Art. 5 
 
Disposizioni  in   materia   di   riconoscimento   delle   qualifiche
         professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295 
 
  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano,  ove
compatibili, anche ai  tirocini  professionali  di  cui  all'articolo
17-bis, effettuati  dai  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea al di fuori del territorio nazionale»; 
    b) all'articolo 8, comma  5,  alinea,  dopo  le  parole:  «previa
verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»; 
    c) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «La  condizione  che  esige  un  anno  di  esercizio  della
professione  non  si  applica  se  la  professione  o  la  formazione
propedeutica alla professione e' regolamentata»; 
      2) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
        «3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'  competenti
di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui  emergano
motivati dubbi, effettuare  controlli  per  verificare  il  carattere
temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il  territorio
nazionale»; 
      3) al comma 4, le  parole  da:  «alle  norme  che  disciplinano
l'esercizio della professione che e' ammesso ad esercitare» fino alla
fine  del  comma   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «a   norme
professionali, di carattere professionale, legale  o  amministrativo,
direttamente  connesse  alle  qualifiche  professionali,   quali   la
definizione della professione, all'uso dei  titoli,  alla  disciplina
relativa  ai  gravi  errori  professionali  connessi  direttamente  e
specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori,  nonche'
alle disposizioni  disciplinari  applicabili  ai  professionisti  che
esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano»; 
    d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si  sposta  per
la prima volta da un altro Stato membro al territorio  nazionale  per
fornire servizi e' tenuto a informare in anticipo l'autorita' di  cui
all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente  informazioni
sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale
o collettiva per la responsabilita' professionale»; 
    e) all'articolo 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  La  verifica  preventiva  e'  ammessa  unicamente  se   e'
finalizzata a evitare danni gravi per la salute o  la  sicurezza  del
destinatario del servizio per la mancanza di qualifica  professionale
del prestatore e riguarda solo quanto e' necessario a tale fine»; 
    f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole:  «sono  richieste  e
assicurate»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  in  caso  di   dubbio
motivato,»; 
    g) all'articolo 22, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per
«materie sostanzialmente diverse» si intendono  quelle  in  relazione
alle  quali  conoscenze,  abilita'  e   competenze   acquisite   sono
essenziali per l'esercizio della professione e in cui  la  formazione
ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di
contenuto rispetto  alla  formazione  richiesta  in  Italia.  Per  le
professioni che rientrano nel titolo III, capo  IV,  e'  fatta  salva
l'applicazione dei termini  di  durata  delle  condizioni  minime  di
formazione ivi previsti, nel caso  di  qualifiche  professionali  non
acquisite in uno Stato membro»; 
    h) all'articolo 32, comma 1, dopo le  parole:  «di  veterinario,»
sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»; 
    i) all'articolo 34: 
      1) al  comma  2,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
formazione che permette di ottenere un  diploma  di  medico  chirurgo
specialista nelle specializzazioni indicate  nell'allegato  V,  punti
5.1.2, 5.1.3, comporta la  partecipazione  personale  del  medico  in
formazione  specialistica  alle  attivita'  e  alle   responsabilita'
relative ai servizi presso cui esegue la  formazione  e  risponde  ai
seguenti requisiti:»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno  in  luoghi
appositi  riconosciuti  dalle   autorita'   competenti   implica   la
partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte
le attivita' mediche della struttura in cui essa avviene, compresi  i
turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del  corso
di studi, in modo  che  lo  specializzando  dedichi  alla  formazione
pratica e teorica tutta la sua attivita' per  l'intera  durata  della
settimana  lavorativa  e  per  tutta  la  durata  dell'anno,  secondo
modalita'  fissate  dalle  competenti  autorita'.  In  tali  casi  si
applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui  agli
articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»; 
    l) all'articolo 36, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il corso di formazione specifica in  medicina  generale  si
svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto
legislativo 17 agosto 1999,  n.  368.  Esso  comporta  l'impegno  dei
partecipanti a tempo pieno o a tempo  parziale  con  l'obbligo  della
frequenza delle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgere
sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di  Trento
e di Bolzano. Il corso si conclude con il  rilascio  del  diploma  di
formazione in medicina  generale  da  parte  delle  regioni  o  delle
province autonome, in conformita' al modello adottato con decreto del
Ministro della salute». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo degli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 14, 22,  32,
          34 e 36 del decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,
          citato  nelle  note  all'art.  4,  come  modificato   dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          decreto  si  applica  ai  cittadini  degli   Stati   membri
          dell'Unione europea che vogliano esercitare sul  territorio
          nazionale,  quali  lavoratori   subordinati   o   autonomi,
          compresi   i   liberi   professionisti,   una   professione
          regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite
          in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello  Stato
          d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. 
                1-bis.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   si
          applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali
          di cui all'art.  17-bis,  effettuati  dai  cittadini  degli
          Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio
          nazionale. 
                2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano  ai  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea titolari di qualifiche professionali non  acquisite
          in uno Stato membro, per i quali continuano  ad  applicarsi
          le disposizioni vigenti. Per le professioni  che  rientrano
          nel titolo III, capo IV, il  riconoscimento  deve  avvenire
          nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate
          in tale capo. 
                3. Per il riconoscimento  dei  titoli  di  formazione
          acquisiti dai cittadini  dei  Paesi  aderenti  allo  Spazio
          economico  europeo  e  della  Confederazione  Svizzera,  si
          applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.» 
                «Art. 8  (Cooperazione  amministrativa).  -  1.  Ogni
          autorita' di cui all'art. 5 assicura  che  le  informazioni
          richieste dall'autorita' dello Stato membro  d'origine  nel
          rispetto   della   disciplina   nazionale   relativa   alla
          protezione dei  dati  personali  siano  fornite  non  oltre
          trenta giorni. Lo scambio  di  informazioni  deve  avvenire
          attraverso il sistema di Informazione del  mercato  interno
          (IMI). 
                2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1  puo'
          riguardare, in particolare, le  azioni  disciplinari  e  le
          sanzioni penali adottate nei  riguardi  del  professionista
          oggetto   di   specifica   procedura   di    riconoscimento
          professionale di cui al titolo II e al titolo III,  qualora
          suscettibili  di  incidere,  anche  indirettamente,   sulla
          attivita' professionale. 
                3. Al fine di cui al comma 1  gli  Ordini  e  Collegi
          professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione
          all'autorita' di cui all'art. 5 di tutte  le  sanzioni  che
          incidono sull'esercizio della professione. 
                3-bis. Nell'ambito della procedura di cui  al  titolo
          II, qualora le  autorita'  competenti  di  cui  all'art.  5
          decidano  di  procedere  alla  verifica  delle   qualifiche
          professionali del prestatore come  disposto  dall'art.  11,
          comma 4, possono chiedere alle competenti  autorita'  dello
          Stato membro di stabilimento, attraverso  il  sistema  IMI,
          informazioni  circa  i  corsi  di  formazione  seguiti  dal
          prestatore, nella  misura  necessaria  per  la  valutazione
          delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli
          per la sicurezza o la sanita' pubblica. 
                4. Nell'ambito della procedura  di  riconoscimento  a
          norma del titolo III l'autorita' di cui all'art. 5, in caso
          di fondato dubbio, puo' chiedere  all'autorita'  competente
          dello Stato  membro  d'origine  conferma  sull'autenticita'
          degli  attestati  o  dei  titoli  di  formazione  da   esso
          rilasciati e, per le attivita'  previste  dal  titolo  III,
          capo IV,  conferma  che  siano  soddisfatte  le  condizioni
          minime di formazione previste dalla legge. 
                5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza  di  un
          titolo di formazione rilasciato da una autorita' competente
          dello Stato membro di origine a seguito di  una  formazione
          ricevuta in tutto  o  in  parte  in  un  centro  legalmente
          stabilito in Italia, ovvero  nel  territorio  di  un  altro
          Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente di
          cui all'art. 5  assicura  l'ammissione  alla  procedura  di
          riconoscimento previa verifica, in caso di dubbio motivato,
          presso  la  competente   autorita'   dello   stato   membro
          d'origine, che: 
                  a) il programma di formazione  del  centro  che  ha
          impartito la formazione sia stato certificato  nelle  forme
          prescritte dall'autorita' competente che ha  rilasciato  il
          titolo di formazione; 
                  b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso
          titolo rilasciato  dall'autorita'  competente  dello  stato
          membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito
          integralmente nella propria struttura d'origine; 
                  c) i titoli di formazione di cui  alla  lettera  b)
          conferiscano gli stessi diritti d'accesso  e  di  esercizio
          della relativa professione.» 
                «Art. 9 (Libera prestazione di servizi e  prestazione
          occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
          10 a 15, la libera prestazione di  servizi  sul  territorio
          nazionale non puo' essere limitata  per  ragioni  attinenti
          alle qualifiche professionali: 
                  a) se il prestatore e' legalmente stabilito  in  un
          altro  Stato  membro  per  esercitarvi  la   corrispondente
          professione; 
                  b) in caso di spostamento del  prestatore;  in  tal
          caso, se nello Stato membro di stabilimento la  professione
          non e' regolamentata, il prestatore  deve  aver  esercitato
          tale professione per almeno un anno  nel  corso  dei  dieci
          anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
          che esige un anno di esercizio  della  professione  non  si
          applica se la professione o la formazione propedeutica alla
          professione e' regolamentata. 
                2. Le disposizioni del presente titolo  si  applicano
          esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta  sul
          territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
          occasionale, la professione di cui al comma 1. 
                3.  Il  carattere  temporaneo  e  occasionale   della
          prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art.  5,
          caso per  caso,  tenuto  conto  anche  della  natura  della
          prestazione, della durata della prestazione  stessa,  della
          sua  frequenza,  della  sua  periodicita'   e   della   sua
          continuita'. 
                3-bis. Per  le  attivita'  stagionali,  le  autorita'
          competenti di cui all'art. 5 possono, limitatamente ai casi
          in cui emergano motivati dubbi,  effettuare  controlli  per
          verificare  il  carattere  temporaneo  e  occasionale   dei
          servizi prestati in tutto il territorio nazionale. 
                4. In caso di spostamento, il prestatore e'  soggetto
          a norme professionali, di carattere professionale, legale o
          amministrativo,  direttamente  connesse   alle   qualifiche
          professionali,  quali  la  definizione  della  professione,
          all'uso dei  titoli,  alla  disciplina  relativa  ai  gravi
          errori professionali connessi direttamente e specificamente
          alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche'  alle
          disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
          esercitano la  professione  corrispondente  nel  territorio
          italiano.» 
                «Art.  10  (Dichiarazione  preventiva  in   caso   di
          spostamento del prestatore). -  1.  Il  prestatore  che  ai
          sensi dell'art. 9 si sposta per la prima volta da un  altro
          Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi e'
          tenuto a informare in anticipo l'autorita' di cui  all'art.
          5 con una  dichiarazione  scritta  contenente  informazioni
          sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione
          personale   o    collettiva    per    la    responsabilita'
          professionale. Tale dichiarazione ha validita'  per  l'anno
          in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore  intende
          successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in
          tale  Stato  membro.  Il   prestatore   puo'   fornire   la
          dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. 
                2.  In  occasione  della  prima  prestazione,  o   in
          qualunque momento interviene un mutamento  oggettivo  della
          situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui
          al comma 1 deve essere corredata di: 
                  a) un certificato  o  copia  di  un  documento  che
          attesti la nazionalita' del prestatore; 
                  b) una certificazione dell'autorita' competente che
          attesti che il titolare  e'  legalmente  stabilito  in  uno
          Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che
          non gli e' vietato esercitarle, anche su  base  temporanea,
          al momento del rilascio dell'attestato; 
                  c) un documento  che  comprovi  il  possesso  delle
          qualifiche professionali; 
                  d) nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b),
          una  prova  con  qualsiasi  mezzo  che  il  prestatore   ha
          esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno  nei
          precedenti dieci anni; 
                  e) per le professioni nel settore della  sicurezza,
          nel settore della sanita' e  per  le  professioni  inerenti
          all'istruzione   dei   minori,   inclusa   l'assistenza   e
          l'istruzione  della  prima  infanzia,  un   attestato   che
          comprovi l'assenza di sospensioni temporanee  o  definitive
          dall'esercizio della professione o di condanne penali; 
                  e-bis) per le professioni  che  hanno  implicazioni
          per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione  da  parte
          del richiedente di  essere  in  possesso  della  conoscenza
          della lingua necessaria all'esercizio della professione; 
                  e-ter) per le professioni riguardanti le  attivita'
          di cui all'art. 27, contenute nell'elenco  notificato  alla
          Commissione  europea,  per  le  quali  e'  necessaria   una
          verifica preliminare  delle  qualifiche  professionali,  un
          certificato   concernente   la   natura   e    la    durata
          dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o  dall'organismo
          competente dello Stato membro di stabilimento. 
                  2-bis. La presentazione della dichiarazione di  cui
          al  comma  1  consente  al  prestatore  di  avere   accesso
          all'attivita' di servizio e  di  esercitarla  su  tutto  il
          territorio nazionale. 
                3. Per  i  cittadini  dell'Unione  europea  stabiliti
          legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera
          b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e  dopo  gli
          opportuni accertamenti, dall'autorita'  competente  di  cui
          all'art. 5. 
                4.   Il   prestatore   deve   informare   della   sua
          prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso  di  urgenza,
          immediatamente  dopo,  l'ente  di  previdenza  obbligatoria
          competente per la professione esercitata. La comunicazione,
          che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione,
          puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo. 
                4-bis. Le autorita'  competenti  di  cui  all'art.  5
          assicurano  che  tutti  i  requisiti,  le  procedure  e  le
          formalita',  fatta  eccezione  per  la  prova  attitudinale
          prevista  dall'art.  11,  possano  essere   espletate   con
          facilita'   mediante   connessione   remota   e   per   via
          elettronica.  Cio'  non  impedisce  alle  stesse  autorita'
          competenti di richiedere le copie autenticate in  una  fase
          successiva, in caso di dubbio fondato  e  ove  strettamente
          necessario.» 
                «Art. 11 (Verifica preliminare). - 1. Nel caso  delle
          professioni regolamentate aventi ripercussioni  in  materia
          di pubblica  sicurezza  o  di  sanita'  pubblica,  che  non
          beneficiano del riconoscimento ai  sensi  del  titolo  III,
          capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione  di
          servizi le Autorita' di cui all'art. 5 possono procedere ad
          una verifica delle qualifiche professionali del  prestatore
          prima della prima prestazione di servizi. 
                2. La verifica preventiva e' ammessa unicamente se e'
          finalizzata a evitare  danni  gravi  per  la  salute  o  la
          sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza  di
          qualifica professionale  del  prestatore  e  riguarda  solo
          quanto e' necessario a tale fine. 
                3. Entro un mese dalla ricezione della  dichiarazione
          e dei  documenti  che  la  corredano,  l'autorita'  di  cui
          all'art. 5 informa il prestatore che  non  sono  necessarie
          verifiche  preliminari,   ovvero   comunica   l'esito   del
          controllo ovvero, in  caso  di  difficolta'  che  causi  un
          ritardo, il motivo del ritardo e la  data  entro  la  quale
          sara' adottata la decisione definitiva, che  in  ogni  caso
          dovra'  essere  adottata  entro   il   secondo   mese   dal
          ricevimento della documentazione completa. 
                4.  In  caso  di  differenze   sostanziali   tra   le
          qualifiche professionali del  prestatore  e  la  formazione
          richiesta dalle norme nazionali, nella misura in  cui  tale
          differenza sia tale da nuocere alla  pubblica  sicurezza  o
          alla  sanita'  pubblica  e  non  possa  essere   compensata
          dall'esperienza   professionale   del   prestatore   o   da
          conoscenze,  abilita'  e  competenze  acquisite  attraverso
          l'apprendimento permanente, formalmente convalidate  a  tal
          fine da un organismo competente, il prestatore puo' colmare
          tali differenze attraverso il superamento di una  specifica
          prova attitudinale, con  oneri  a  carico  dell'interessato
          secondo quanto previsto dall'art.  25.  La  prestazione  di
          servizi  deve  poter  essere  effettuata  entro   il   mese
          successivo alla  decisione  adottata  in  applicazione  del
          comma 3. 
                5.   In   mancanza   di   determinazioni   da   parte
          dell'autorita' competente  entro  il  termine  fissato  nei
          commi precedenti, la prestazione  di  servizi  puo'  essere
          effettuata.» 
                «Art. 14 (Cooperazione tra autorita'  competenti).  -
          1. Le informazioni  pertinenti  circa  la  legalita'  dello
          stabilimento e la buona condotta  del  prestatore,  nonche'
          l'assenza di sanzioni disciplinari o  penali  di  carattere
          professionale sono  richieste  e  assicurate,  in  caso  di
          dubbio motivato, dalle autorita' di cui all'art. 5. 
                2.  Le  autorita'  di  cui  all'art.   5   provvedono
          affinche' lo scambio di tutte  le  informazioni  necessarie
          per un reclamo del destinatario di un  servizio  contro  un
          prestatore  avvenga  correttamente.  I   destinatari   sono
          informati dell'esito del reclamo." 
                «Art.   22   (Misure   compensative).   -    1.    Il
          riconoscimento  di  cui  al  presente  capo   puo'   essere
          subordinato al compimento di un  tirocinio  di  adattamento
          non superiore a tre anni o di  una  prova  attitudinale,  a
          scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: 
                  a) 
                  b)  se  la  formazione  ricevuta  riguarda  materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                  c) se la professione regolamentata  include  una  o
          piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti  nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa
          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da
          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di
          formazione in possesso del richiedente. 
                2. Nei casi di cui al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
                3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
          all'art.  5,  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
                4. In deroga al principio enunciato al comma  1,  che
          lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
          al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'art.
          5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova
          attitudinale o di un tirocinio di adattamento: 
                  a) nei casi in cui si applica l'art. 18,  comma  1,
          lettere  b)  e  c),  l'art.  18,  comma  1,   lettera   d),
          limitatamente ai medici  e  agli  odontoiatri,  l'art.  18,
          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il
          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da
          infermieri  professionali  e  per  attivita'  professionali
          esercitate  da  infermieri  specializzati  in  possesso  di
          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la
          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2, o l'art. 18, comma 1,  lettera
          g); 
                  b) nei casi in cui si applica l'art. 18,  comma  1,
          lettera  a),  limitatamente  alle  attivita'  esercitate  a
          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'
          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; 
                  c) se e' richiesto dal titolare  di  una  qualifica
          professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),  nei
          casi in cui la qualifica professionale nazionale  richiesta
          e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera c); 
                  d)  se  e'  richiesto  dal  titolare  di  qualifica
          professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera b),  nei
          casi in cui la qualifica professionale nazionale  richiesta
          e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettere d) o
          e). 
                4-bis. 
                4-ter.  Nel  caso  del  titolare  di  una   qualifica
          professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),  che
          abbia presentato domanda di  riconoscimento  delle  proprie
          qualifiche professionali,  se  la  qualifica  professionale
          nazionale richiesta e' classificata a norma  dell'art.  19,
          comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'art.
          5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una
          prova attitudinale. 
                5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere  b)
          e c), per "materie sostanzialmente  diverse"  si  intendono
          quelle in  relazione  alle  quali  conoscenze,  abilita'  e
          competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio  della
          professione e in cui la formazione  ricevuta  dal  migrante
          presenta significative differenze in termini  di  contenuto
          rispetto  alla  formazione  richiesta  in  Italia.  Per  le
          professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
          salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
          minime di formazione ivi previsti, nel caso  di  qualifiche
          professionali non acquisite in uno Stato membro. 
                6. L'applicazione  dei  commi  1  e  4  comporta  una
          successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
          attestata dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se  le
          conoscenze,  le  abilita'  e  le   competenze   formalmente
          convalidate  a  tal  fine  da  un   organismo   competente,
          acquisite  nel  corso  di  detta  esperienza  professionale
          ovvero  mediante  apprendimento  permanente  in  uno  Stato
          membro o in un Paese terzo possano  colmare  la  differenza
          sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
                7.  Con   provvedimento   dell'autorita'   competente
          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura
          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata
          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati
          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'
          richiesta la prova attitudinale. 
                8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi
          dall'adottare la deroga. 
                8-bis.  La  decisione  di  imporre  un  tirocinio  di
          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente
          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le
          seguenti informazioni: 
                  a) il livello di qualifica professionale  richiesto
          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica
          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la
          classificazione stabilita dall'art. 19; 
                  b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere
          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle
          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza
          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente. 
                8-ter.  Al  richiedente   dovra'   essere   data   la
          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al
          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre
          tale prova al richiedente.» 
                «Art. 32 (Diritti acquisiti).  -  1.  Fatti  salvi  i
          diritti acquisiti  relativi  alle  professioni  di  cui  al
          presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle
          attivita' professionali di medico con formazione di  medico
          di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
          dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di  odontoiatra
          specialista, di veterinario, di ostetrica e  di  farmacista
          in possesso dei cittadini di cui all'art. 2, comma 1 e  che
          non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui
          agli articoli 33,  34,  38,  41,  42,  44,  46  e  50  sono
          riconosciuti se sanciscono il compimento di una  formazione
          iniziata prima delle date indicate nell'allegato  V,  punti
          5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e
          se  sono  accompagnati  da  un  attestato   che   certifica
          l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita' in  questione
          per  almeno  tre  anni  consecutivi  nei  cinque  anni  che
          precedono il rilascio dell'attestato stesso. 
                2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli
          di formazione in medicina che danno accesso alle  attivita'
          professionali di medico con formazione di base e di  medico
          specialista,  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza
          generale, di odontoiatra, di  odontoiatra  specialista,  di
          veterinario, di ostetrica e  di  farmacista  acquisiti  sul
          territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non
          soddisfano i requisiti minimi di  formazione  di  cui  agli
          articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e  50  se  tali  titoli
          sanciscono il completamento di una formazione iniziata: 
                  a) prima del  3  ottobre  1990  per  i  medici  con
          formazione di base, infermieri responsabile dell'assistenza
          generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari,
          ostetriche e farmacisti; 
                  b)  prima  del  3  aprile   1992   per   i   medici
          specialisti. 
                3.  I  titoli  di  formazione  di  cui  al  comma   2
          consentono l'esercizio  delle  attivita'  professionali  su
          tutto il territorio della Germania alle  stesse  condizioni
          dei  titoli  di  formazione  rilasciati  dalle   competenti
          autorita' tedesche di cui all'allegato  V,  5.1.1.,  5.1.2,
          5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2. 
                4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di  formazione
          in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali
          di medico con formazione di base e di  medico  specialista,
          di infermiere  responsabile  dell'assistenza  generale,  di
          veterinario, di ostetrica, di farmacista  e  di  architetto
          che sono in possesso dei cittadini di cui all'art. 2, comma
          1, e che sono stati rilasciati  nell'ex  Cecoslovacchia,  o
          per i quali la corrispondente formazione e'  iniziata,  per
          la Repubblica ceca e la  Slovacchia,  anteriormente  al  1°
          gennaio 1993, qualora le autorita'  dell'uno  o  dell'altro
          Stato membro sopra indicato attestino che detti  titoli  di
          formazione hanno sul loro territorio  la  stessa  validita'
          giuridica dei titoli che  esse  rilasciano  e,  per  quanto
          riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica  dei
          titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI,
          punto 6), per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle
          attivita' professionali di medico con formazione  di  base,
          medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
          generale,    veterinario,    ostetrica    e     farmacista,
          relativamente alle attivita'  di  cui  all'art.  51,  e  di
          architetto, relativamente alle attivita'  di  cui  all'art.
          54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato
          rilasciato dalle  medesime  autorita',  il  quale  dimostri
          l'effettivo e lecito esercizio da parte  dei  cittadini  in
          questione, nel territorio di  questi,  delle  attivita'  in
          oggetto per almeno tre anni  consecutivi  nei  cinque  anni
          precedenti il rilascio del certificato. 
                5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dell'art. 31 i
          titoli di formazione in medicina, che  danno  accesso  alle
          attivita' professionali di medico con formazione di base  e
          di   medico   specialista,   di   infermiere   responsabile
          dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di  odontoiatra
          specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista  e
          di architetto che sono in possesso  dei  cittadini  di  cui
          all'art. 2, comma 1, e che sono  stati  rilasciati  nell'ex
          Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e'
          iniziata: a) per  l'Estonia,  anteriormente  al  20  agosto
          1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto  1991;
          c)  per  la  Lituania,  anteriormente  all'11  marzo  1990,
          qualora le autorita' di uno  dei  tre  Stati  membri  sopra
          citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio
          la  stessa  validita'  giuridica  dei   titoli   che   esse
          rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
          validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti  Stati
          membri, all'allegato  VI,  punto  6,  per  quanto  riguarda
          l'accesso   alle,   e    l'esercizio    delle,    attivita'
          professionali di medico  con  formazione  di  base,  medico
          specialista,   infermiere   responsabile    dell'assistenza
          generale,  dentista,  dentista  specialista,   veterinario,
          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
          all'art. 46, e di architetto, relativamente alle  attivita'
          di cui all'art. 54. Detto attestato deve  essere  corredato
          da un certificato rilasciato dalle medesime  autorita',  il
          quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte  dei
          cittadini in questione, nel  territorio  di  questi,  delle
          attivita' in oggetto per almeno tre  anni  consecutivi  nei
          cinque anni precedenti il rilascio del certificato. 
                6. Sono altresi' ammessi  al  riconoscimento  di  cui
          all'art. 31 i titoli di formazione in medicina,  che  danno
          accesso  alle  attivita'  professionali   di   medico   con
          formazione di base e di medico specialista,  di  infermiere
          responsabile dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di
          odontoiatra specialista, di veterinario, di  ostetrica,  di
          farmacista  e  di  architetto  che  sono  in  possesso  dei
          cittadini di cui all'art. 1 e  che  sono  stati  rilasciati
          nell'ex  Jugoslavia,  o  per  i  quali  la   corrispondente
          formazione e' iniziata, per la Slovenia,  anteriormente  al
          25 giugno 1991  e,  per  la  Croazia,  anteriormente  all'8
          ottobre 1991, qualora le autorita' degli Stati membri sopra
          citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio
          la  stessa  validita'  giuridica  dei   titoli   che   esse
          rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
          validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti  Stati
          membri, all'allegato  VI,  punto  6,  per  quanto  riguarda
          l'accesso   alle,   e    l'esercizio    delle,    attivita'
          professionali di medico  con  formazione  di  base,  medico
          specialista,   infermiere   responsabile    dell'assistenza
          generale,  dentista,  dentista  specialista,   veterinario,
          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui
          all'art. 51, e di architetto, relativamente alle  attivita'
          di cui all'art. 54. Detto attestato deve  essere  corredato
          da un certificato rilasciato dalle medesime  autorita',  il
          quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte  dei
          cittadini di tali Stati membri, nel territorio  di  questi,
          delle  attivita'  in  questione   per   almeno   tre   anni
          consecutivi nei cinque  anni  precedenti  il  rilascio  del
          certificato. 
                7. I titoli di formazione di  medico,  di  infermiere
          responsabile dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di
          veterinario, di ostetrica e  di  farmacista  rilasciati  ai
          cittadini di cui all'art. 2, comma 1,  da  un  altro  Stato
          membro e  che  non  corrispondono  alle  denominazioni  che
          compaiono per tale  Stato  all'allegato  V,  5.1.1,  5.1.2,
          5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,  5.5.2,  e  5.6.2
          sono  riconosciuti  se  accompagnati  da   un   certificato
          rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato
          membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono
          il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33,
          34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo
          Stato  membro  che  li  ha  rilasciati  a  quelli  le   cui
          denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2,
          5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.» 
                «Art.   34   (Formazione   medica   specialistica   e
          denominazione medica specialistica). - 1. L'ammissione alla
          formazione   medica   specializzata   e'   subordinata   al
          compimento e alla convalida di cinque  anni  di  studi  nel
          quadro del ciclo di formazione di cui all'art. 33 durante i
          quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico
          chirurgo. 
                2. La formazione che permette di ottenere un  diploma
          di  medico  chirurgo  specialista  nelle   specializzazioni
          indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3,  comporta  la
          partecipazione   personale   del   medico   in   formazione
          specialistica  alle  attivita'   e   alle   responsabilita'
          relative ai servizi  presso  cui  esegue  la  formazione  e
          risponde ai seguenti requisiti: 
                  a) presupporre  il  conferimento  e  validita'  del
          titolo conseguito a seguito di un ciclo  di  formazione  di
          cui all'art. 33 nel corso del quale siano  state  acquisite
          adeguate conoscenze nel campo della medicina di base; 
                  b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un
          centro universitario, un centro ospedaliero universitario o
          anche un istituto di cure sanitarie a tal fine  autorizzato
          da autorita' od organi competenti; 
                  c) formazione a  tempo  pieno  sotto  il  controllo
          delle autorita' o enti competenti. 
                2-bis. La formazione che si svolge a tempo  pieno  in
          luoghi appositi  riconosciuti  dalle  autorita'  competenti
          implica la partecipazione guidata del medico in  formazione
          specialistica a tutte le attivita' medi-che della struttura
          in cui essa avviene,  compresi  i  turni  di  guardia,  nel
          rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in
          modo che lo specializzando dedichi alla formazione  pratica
          e teorica tutta la sua attivita' per l'intera durata  della
          settimana lavorativa  e  per  tutta  la  durata  dell'anno,
          secondo modalita' fissate dalle  competenti  autorita'.  In
          tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento
          economico di cui agli articoli  da  37  a  41  del  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
                3. Il rilascio  di  un  diploma  di  medico  chirurgo
          specialista e' subordinato al possesso  di  un  diploma  di
          medico chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1. 
                3-bis. Ai fini del  conseguimento  di  un  titolo  di
          medico  specialista  possono  essere   previste   esenzioni
          parziali per alcune parti dei corsi  di  formazione  medica
          specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato  V,  a
          condizione che dette parti siano gia' state seguite  in  un
          altro corso di specializzazione  figurante  nell'elenco  di
          cui  al  punto  5.1.3  dell'allegato  V  per  il  quale  il
          professionista   abbia   gia'   ottenuto    la    qualifica
          professionale in uno Stato  membro.  L'esenzione  non  puo'
          superare  la  meta'  della  durata  minima  del  corso   di
          formazione medica specialistica in questione. Il  Ministero
          della  salute,  per  il  tramite  del  Dipartimento   delle
          politiche  europee  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, notifica alla  Commissione  e  agli  altri  Stati
          membri la legislazione nazionale applicabile in materia per
          ognuna delle citate esenzioni parziali. 
                4. Le durate minime  della  formazione  specialistica
          non  possono  essere  inferiori  a  quelle  indicate,   per
          ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3. 
                5. I titoli di formazione di  medico  specialista  di
          cui all'art. 31 sono quelli rilasciati dalle  autorita'  od
          organi competenti di cui all'allegato V,  punto  5.1.2  che
          corrispondono per la formazione specialistica in  questione
          alle denominazioni vigenti negli Stati  membri  cosi'  come
          riportato all'allegato V, 5.1.3.» 
                «Art. 36 (Formazione specifica in medicina generale).
          - 1. L'ammissione alla  formazione  specifica  in  medicina
          generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui
          all'art. 33. 
                2. Il  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
          generale della durata di almeno tre anni  e'  riservato  ai
          laureati in medicina e chirurgia,  abilitati  all'esercizio
          professionale. 
                3. Al termine del suddetto  corso  e'  rilasciato  il
          diploma di formazione specifica in medicina generale. 
                4. Il  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
          generale si svolge secondo le disposizioni  degli  articoli
          24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
          Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o  a
          tempo  parziale  con  l'obbligo   della   frequenza   delle
          attivita' didatti-che  teoriche  e  pratiche,  da  svolgere
          sotto il controllo delle regioni o delle province  autonome
          di Trento e  di  Bolzano.  Il  corso  si  conclude  con  il
          rilascio del diploma di formazione in medicina generale  da
          parte  delle  regioni  o  delle   province   autonome,   in
          conformita' al modello adottato con  decreto  del  Ministro
          della salute. 
                5. La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere
          ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a
          quello della formazione pratica impartita durante il  corso
          di laurea in medicina e chirurgia di cui  all'art.  33,  se
          detta  formazione  e'  stata  dispensata   in   un   centro
          ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di
          servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di  uno
          studio di medicina generale riconosciuto  o  in  un  centro
          riconosciuto in cui  i  medici  dispensano  cure  primarie.
          All'inizio  di  ogni  anno   accademico,   le   universita'
          notificano l'attivazione di tali periodi di  formazione  al
          Ministero della salute e al  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca. 
                6. Il  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
          generale, che si svolge a tempo pieno  sotto  il  controllo
          delle regioni  e  province  autonome,  e'  di  natura  piu'
          pratica che teorica.».