Art. 6 
 
           Disposizioni in materia di professioni ippiche. 
          Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore, fantino e  guidatore
di cavalli da corsa,» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 9
          novembre 2007,  n.  206,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 5 (Autorita' competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
                  a) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Ufficio per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano
          il  settore  sportivo  e  per  quelle  esercitate  con   la
          qualifica  di  professionista  sportivo,  ad  accezione  di
          quelle di cui  alla  lettera  l-septies),  nonche'  per  le
          professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6; 
                  b) 
                  c) il Ministero titolare  della  vigilanza  per  le
          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,
          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o
          elenchi, fatto salvo quanto  previsto  alle  lettere  f)  e
          l-sexies); 
                  d) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni
          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica
          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)
          e g); 
                e) il Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie; 
                  f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca,  per  i  docenti  di  scuole  dell'infanzia,
          primaria, secondaria di primo grado e secondaria  superiore
          e per il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          della scuola nonche' per il personale ricercatore e per  le
          professioni  di  architetto,  pianificatore   territoriale,
          paesaggista,  conservatore  dei  beni   architettonici   ed
          ambientali, architetto junior e pianificatore junior; 
                  g) 
                  h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  per  ogni  altro   caso   relativamente   a
          professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
          possesso di qualifiche professionali di  cui  all'art.  19,
          comma 1, lettere d)  ed  e),  salvo  quanto  previsto  alla
          lettera c); 
                  i)  il  Ministero  dei  beni  e   delle   attivita'
          culturali e del  turismo  per  le  attivita'  afferenti  al
          settore  del  restauro  e  della  manutenzione   dei   beni
          culturali, secondo quanto previsto  dai  commi  7,  8  e  9
          dell'art. 29 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, e successive modificazioni nonche' per le attivita' che
          riguardano il settore turistico; 
                  l)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che
          possono essere esercitate solo da chi  e'  in  possesso  di
          qualifiche professionali  di  cui  all'art.  19,  comma  1,
          lettere  a),  b)  e  c)  nonche'  per  la  professione   di
          consulente del lavoro, per le  professioni  afferenti  alla
          conduzione di impianti termici e di generatori di vapore; 
                  l-bis) il Ministero dello sviluppo  economico,  per
          la professione di consulente in  proprieta'  industriale  e
          per quella di agente immobiliare; 
                  l-ter)  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali per le professioni di classificatore
          di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine; 
                  l-quater) il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, per le professioni di insegnante di  autoscuola,
          istruttore di autoscuola e assistente bagnante; 
                  l-quinquies)  il  Ministero  dell'interno,  per  le
          professioni afferenti all'area dei servizi di  controllo  e
          della   sicurezza,   nonche'   per   le   professioni    di
          investigatore   privato,   titolare    di    istituto    di
          investigazioni private, addetto ai servizi  di  accoglienza
          in ambito sportivo; 
                  l-sexies) l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,
          per la professione di spedizioniere doganale/doganalista; 
                  l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano,
          per le  professioni  di  maestro  di  scherma,  allenatore,
          preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
          sportivo e ufficiale di gara; 
                  m) le regioni a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano per le professioni  per  le
          quali  sussiste  competenza   esclusiva,   ai   sensi   dei
          rispettivi statuti. 
                2. Per le attivita' di cui al titolo III,  capo  III,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 
                2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
          ciascuna per le professioni  di  propria  competenza,  sono
          altresi' autorita' competenti responsabili  della  gestione
          delle domande di tessera professionale europea di cui  agli
          articoli 5-ter e seguenti.  Per  la  professione  di  guida
          alpina,  l'Ufficio  per  lo  sport  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri e',  inoltre,  autorita'  competente
          incaricata  dell'assegnazione  delle  domande  di   tessera
          professionale  europea  qualora  vi  siano  piu'  autorita'
          regionali competenti, cosi' come previsto dall'art.  2  del
          regolamento  di   esecuzione   (UE)   n.   983/2015   della
          Commissione del 24 giugno 2015. 
                3. Fino all'individuazione di cui al comma  2,  sulle
          domande di riconoscimento provvedono: 
                  a) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Ufficio per lo sport, per le attivita' di cui  all'allegato
          IV, Lista  III,  punto  4),  limitatamente  alle  attivita'
          afferenti al settore sportivo; 
                  b) 
                  c) il Ministero dello  sviluppo  economico  per  le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); 
                  d)  il  Ministero  dei  beni  e   delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo,  per  le   attivita'   di   cui
          all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere
          c), d), e) ed f); 
                  e)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III,
          punto 4), classe ex 851 e 855; 
                  f) il Ministero dei trasporti per le  attivita'  di
          cui all'allegato IV, Lista II  e  Lista  III,  nelle  parti
          afferenti ad attivita' di trasporto.».