Art. 7 
 
         Disposizioni in materia di punto di contatto unico. 
                Procedura di infrazione n. 2018/2374 
 
  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al capo I del titolo I,  dopo  l'articolo  7  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 7-bis (Procedure telematiche). - 1. Le procedure  di  cui
agli articoli 10 e 17 del presente decreto  sono  eseguite  ai  sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.
59. I  termini  procedurali  di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  e
all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano  a  decorrere
dal  momento  in  cui  l'interessato  presenta,  rispettivamente,  la
richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o
direttamente all'autorita' competente. Ai fini del presente  articolo
l'eventuale richiesta di copie autenticate non  e'  considerata  come
richiesta di documenti mancanti»; 
    b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Le  autorita'  competenti  di   cui   all'articolo   5
provvedono affinche' le informazioni di cui al comma 1  del  presente
articolo siano fornite in modo chiaro e  comprensibile  agli  utenti,
siano facilmente accessibili mediante connessione remota  e  per  via
elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresi' che
il punto di contatto unico di  cui  all'articolo  25,  comma  5,  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente  a
qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con  il
Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto. 
      1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo  6  adotta
ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire
le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo  in  un'altra
lingua ufficiale dell'Unione europea». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  dell'art.  59-bis  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art.  59-bis  (Accesso  centralizzato  online   alle
          informazioni). - 1. Le autorita' competenti di cui all'art.
          5  garantiscono  che   le   seguenti   informazioni   siano
          disponibili online attraverso il punto di  contatto  unico,
          di cui all'art. 25 del decreto legislativo 26  marzo  2010,
          n. 59, e che siano regolarmente aggiornate: 
                  a) l'elenco di tutte le professioni  regolamentate,
          che  reca  gli  estremi  delle  autorita'  competenti   per
          ciascuna  professione  regolamentata  e   dei   centri   di
          assistenza di cui all'art. 6; 
                  b) l'elenco  delle  professioni  per  le  quali  e'
          disponibile  una   tessera   professionale   europea,   con
          indicazione delle modalita' di funzionamento della tessera,
          compresi i diritti a  carico  dei  professionisti  e  delle
          autorita' competenti per il rilascio; 
                  c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si
          applica l'art. 11; 
                  d) l'elenco delle formazioni regolamentate e  delle
          formazioni a struttura  particolare  di  cui  all'art.  19,
          comma 1, lettera c), numero 2); 
                  e)  i  requisiti  e  le  procedure  indicati   agli
          articoli 7, 11, 16 e 17 per le  professioni  regolamentate,
          compresi i  diritti  da  corrispondere  e  i  documenti  da
          presentare alle autorita' competenti; 
                  f) le  modalita'  di  ricorso,  conformemente  alle
          disposizioni legislative, regolamentari  e  amministrative,
          avverso le decisioni delle autorita' competenti adottate ai
          sensi del presente decreto. 
                1-bis. Le autorita'  competenti  di  cui  all'art.  5
          provvedono affinche' le informazioni di cui al comma 1  del
          presente  articolo  siano  fornite   in   modo   chiaro   e
          comprensibile agli  utenti,  siano  facilmente  accessibili
          mediante connessione remota e per via elettronica  e  siano
          costantemente aggiornate. Verificano altresi' che il  punto
          di contatto unico di cui all'art. 25, comma 5, del  decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda  tempestivamente
          a  qualsiasi  richiesta  di   informazione,   eventualmente
          cooperando con il Centro di assistenza di  cui  all'art.  6
          del presente decreto. 
                1-ter. Il Coordinatore nazionale di  cui  all'art.  6
          adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto
          unico di fornire le informazioni di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo in un'altra lingua ufficiale  dell'Unione
          europea.»