Art. 8 Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva n. 2001/112/CE. 1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e' sostituita dalla seguente: «b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».
Note all'art. 8: - La direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, e' pubblicata nella G.U.U.E. L 10 del 12.1.2002. - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2004, n. 141, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 4 (Denominazioni di vendita e altre indicazioni). - 1. Ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) [la denominazione di vendita dei succhi di frutta ai quali sono stati aggiunti zuccheri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), deve essere completata dalla dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri» seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi per litro]; b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili; c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta con la dicitura «frutta...% minimo», nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. 3. La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a cio' strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punti 1 e 2, non comporta l'obbligo di indicare dette sostanze nell'elenco degli ingredienti. L'aggiunta di polpa e cellule ai succhi di frutta di cui all'allegato I deve figurare nell'etichettatura. 4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantita' di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Tale menzione e' riportata: a) sull'imballaggio, oppure; b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure; c) su un documento di accompagnamento. 5. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate. 6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite dall'art. 2, la denominazione di vendita e' completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla dicitura "piu' specie di frutta" o "piu' frutti", da un'indicazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.» sono sostituite dalle seguenti: «se il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita e' costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o piu' specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla dicitura 'piu' specie di frutta', da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate. 6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato I, parte II, punto 1.».