Art. 8 
 
Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi  di  frutta  e  di
  altri  prodotti   analoghi   destinati   all'alimentazione   umana.
  Attuazione della rettifica della direttiva n. 2001/112/CE. 
 
  1.  La  lettera  b)  del  comma  2  dell'articolo  4  del   decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e' sostituita dalla seguente: 
    «b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente
da concentrato"  o  "parzialmente  da  concentrati"  devono  figurare
nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta  e  di  succo  di
frutta ottenuto da  concentrato  e  di  nettare  di  frutta  ottenuto
interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla
denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto  e
a caratteri chiaramente visibili». 
 
          Note all'art. 8: 
              -  La  direttiva  2001/112/CE  del  Consiglio  del   20
          dicembre 2001, concernente  i  succhi  di  frutta  e  altri
          prodotti analoghi  destinati  all'alimentazione  umana,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. L 10 del 12.1.2002. 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  21
          maggio 2004, n. 151,  recante  attuazione  della  direttiva
          2001/112/CE,  concernente  i  succhi  di  frutta  ed  altri
          prodotti  analoghi   destinati   all'alimentazione   umana,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2004,  n.
          141, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art.   4   (Denominazioni   di   vendita   e   altre
          indicazioni). - 1. Ai prodotti di cui all'art. 1, comma  1,
          si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109,
          e successive modificazioni, e le  disposizioni  di  cui  ai
          commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
                2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni: 
                  a) [la  denominazione  di  vendita  dei  succhi  di
          frutta ai quali sono  stati  aggiunti  zuccheri,  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 1, lettera d),  deve  essere  completata
          dalla dicitura «zuccherato» o «con  aggiunta  di  zuccheri»
          seguita dall'indicazione del tenore massimo degli  zuccheri
          aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi
          per litro]; 
                  b) le diciture "da concentrato", "da  concentrati",
          "parzialmente   da   concentrato"   o   "parzialmente    da
          concentrati"  devono  figurare   nell'etichettatura   delle
          miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da
          concentrato e di nettare di frutta ottenuto  interamente  o
          parzialmente da  concentrato  immediatamente  accanto  alla
          denominazione di vendita, in evidenza  rispetto  all'intero
          contesto e a caratteri chiaramente visibili; 
                  c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea
          di  frutta  o  della  miscela  di  tali  ingredienti   deve
          rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato
          IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta
          con la dicitura «frutta...%  minimo»,  nello  stesso  campo
          visivo della denominazione di vendita. 
                3. La ricomposizione dello stato d'origine,  mediante
          sostanze  a  cio'  strettamente  necessarie,  dei  prodotti
          definiti  nell'allegato  I,  punti  1  e  2,  non  comporta
          l'obbligo di  indicare  dette  sostanze  nell'elenco  degli
          ingredienti. L'aggiunta di polpa e  cellule  ai  succhi  di
          frutta   di    cui    all'allegato    I    deve    figurare
          nell'etichettatura. 
                4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di
          cui all'allegato I, punto 2, non destinato  al  consumatore
          finale, contiene un riferimento indicante la presenza e  la
          quantita' di succo di limone o di  limetta  o  di  sostanze
          acidificanti aggiunti consentiti dal  regolamento  (CE)  n.
          1333/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2008,  relativo  agli  additivi  alimentari.  Tale
          menzione e' riportata: 
                  a) sull'imballaggio, oppure; 
                  b)  su   un'etichetta   apposta   sull'imballaggio,
          oppure; 
                  c) su un documento di accompagnamento. 
                5. Le denominazioni di vendita indicate  all'allegato
          I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato
          e sono utilizzate nel commercio per  designare  i  prodotti
          stessi;  in  alternativa,  e  con  i  medesimi  effetti   e
          obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui
          all'allegato  III,  alle  condizioni  e  nelle  lingue  ivi
          indicate. 
                6. Agli effetti  del  comma  5,  se  il  prodotto  e'
          fabbricato con  due  o  piu'  specie,  salvo  quando  viene
          utilizzato il succo di  limone  alle  condizioni  stabilite
          dall'art. 2, la  denominazione  di  vendita  e'  completata
          dall'indicazione  della  frutta   utilizzata,   in   ordine
          decrescente di volume dei succhi o delle puree  di  frutta;
          tuttavia nel caso di prodotti  fabbricati  con  almeno  tre
          frutti, l'indicazione della frutta utilizzata  puo'  essere
          sostituita dalla dicitura "piu' specie di frutta"  o  "piu'
          frutti", da un'indicazione simile o dal numero delle specie
          di frutta utilizzate.» sono sostituite dalle seguenti:  «se
          il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie di  frutta,
          salvo quando  viene  utilizzato  succo  di  limone  e/o  di
          limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato  I,  parte
          II, punto 2, la  denominazione  di  vendita  e'  costituita
          dall'indicazione  della  frutta   utilizzata,   in   ordine
          decrescente di volume dei succhi o delle puree  di  frutta,
          come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel
          caso di prodotti  fabbricati  con  tre  o  piu'  specie  di
          frutta, l'indicazione della frutta utilizzata  puo'  essere
          sostituita dalla  dicitura  'piu'  specie  di  frutta',  da
          un'indicazione simile o da quella relativa al numero  delle
          specie utilizzate. 
                6-bis.   Ai   fini   della   preparazione   e   della
          denominazione di  succhi  di  frutta,  purea  di  frutta  e
          nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato
          I, parte II, punto 1.».