Art. 9 
 
Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE)  n.  2019/633,  in
  materia di pratiche commerciali sleali  nella  filiera  agricola  e
  alimentare. 
 
  1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole
nell'ambito dei rapporti commerciali  nelle  filiere  agroalimentari,
all'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge 22 aprile  2021,  n.
53, le parole: «del 15 per cento» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La direttiva 2019/633, del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  del  17  aprile  2019  in  materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare,  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  25
          aprile 2019, n. L 111. 
              - Il testo dell'art. 7 della legge 22 aprile  2021,  n.
          53, recante delega al  Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea  -  Legge   di   delegazione   europea   2019-2020,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n.  97,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art.   7   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in  materia  di
          pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella
          filiera agricola e alimentare). - 1.  Nell'esercizio  della
          delega per l'attuazione della direttiva (UE)  2019/633  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'art. 32 della legge n.  234  del  2012,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)   adottare   le   occorrenti   modificazioni   e
          integrazioni  alla  normativa  vigente   in   merito   alla
          commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari,  in
          particolare con riferimento all'art. 62  del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, e  all'art.  78,  commi  2-bis,
          2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, razionalizzando e rafforzando  il  quadro  giuridico
          esistente nella direzione  di  una  maggiore  tutela  degli
          operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla
          problematica  delle   pratiche   sleali,   ferma   restando
          l'applicazione della disciplina  a  tutte  le  cessioni  di
          prodotti agricoli e agroalimentari,  indipendentemente  dal
          fatturato aziendale; 
                  b) mantenere e ulteriormente  definire  i  principi
          generali di  buone  pratiche  commerciali  di  trasparenza,
          buona  fede,  correttezza,  proporzionalita'  e   reciproca
          corrispettivita' delle prestazioni a cui gli acquirenti  di
          prodotti agricoli e  alimentari  debbano  attenersi  prima,
          durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale; 
                  c) coordinare la normativa vigente  in  materia  di
          termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'art.  62
          del  decreto-legge  n.  1   del   2012,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  27  del  2012,   con   le
          previsioni relative alla fatturazione elettronica; 
                  d)  prevedere  che  i  contratti  di  cessione  dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli
          conclusi  con  il  consumatore   e   delle   cessioni   con
          contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano
          stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima  della
          consegna; 
                  e)  salvaguardare  la  specificita'  dei   rapporti
          intercorrenti  tra  imprenditore  agricolo  e   cooperativa
          agricola di cui e' socio per il prodotto  conferito,  avuto
          riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla
          forma scritta del contratto; 
                  f) confermare che i principi della  direttiva  (UE)
          2019/633, compreso il divieto previsto con  riferimento  ai
          termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'art. 3,
          paragrafo 1,  lettera  a),  della  medesima  direttiva,  si
          applicano anche alle pubbliche amministrazioni  e  che,  in
          ogni caso, alle amministrazioni del  settore  scolastico  e
          sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale,
          seppur  escluse  dall'applicazione  del  citato   art.   3,
          paragrafo  1,  lettera  a),  si  applica  quanto   previsto
          dall'art. 4, comma 4, del  decreto  legislativo  9  ottobre
          2002,  n.  231,  ai  sensi  del  quale  nelle   transazioni
          commerciali  in   cui   il   debitore   e'   una   pubblica
          amministrazione le parti possono pattuire, purche' in  modo
          espresso, un termine  per  il  pagamento  non  superiore  a
          sessanta giorni; 
                  g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei
          contratti di cessione dei prodotti  agricoli  e  alimentari
          non possa  essere  assolto  esclusivamente  mediante  forme
          equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo  in
          modo puntuale le condizioni di applicazione; 
                  h) prevedere, ai sensi dell'art.  9,  paragrafo  1,
          della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche  commerciali
          sleali  vietate  le  vendite  dei   prodotti   agricoli   e
          alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche
          a doppio ribasso, nonche' la vendita di prodotti agricoli e
          alimentari realizzata ad  un  livello  tale  che  determini
          condizioni   contrattuali   eccessivamente   gravose,   ivi
          compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto
          dei  costi  di  produzione,  definendo  in  modo   puntuale
          condizioni e ambiti di applicazione, nonche'  i  limiti  di
          utilizzabilita' del commercio elettronico; 
                  i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce
          relative alle pratiche sleali,  che  possono  provenire  da
          singoli operatori, da singole imprese o da  associazioni  e
          organismi di rappresentanza  delle  imprese  della  filiera
          agroalimentare; 
                  l)  prevedere  la  possibilita'  di   ricorrere   a
          meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle
          controversie  tra  le  parti,  al  fine  di  facilitare  la
          risoluzione delle  controversie  senza  dover  forzatamente
          ricorrere ad una denuncia,  ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'art. 7 della direttiva (UE) 2019/633; 
                  m) introdurre sanzioni  efficaci,  proporzionate  e
          dissuasive ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  1,  secondo
          comma, della  direttiva  (UE)  2019/633,  entro  il  limite
          massimo  del  10  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento; 
                  n) valorizzare il  ruolo  delle  organizzazioni  di
          rappresentanza  nella  presentazione  delle  denunce   come
          previsto dall'art. 5, paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)
          2019/633,  estendendolo  alle  organizzazioni  di   imprese
          rilevanti a livello nazionale; 
                  o)  adottare  con   rigore   il   principio   della
          riservatezza  nella  denuncia  all'autorita'  nazionale  di
          un'eventuale pratica sleale,  previsto  dall'art.  5  della
          direttiva (UE) 2019/633; 
                  p)   adottare   le   occorrenti   modificazioni   e
          integrazioni all'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          2012, n. 27, al fine di  designare  l'Ispettorato  centrale
          della tutela della qualita' e della repressione  frodi  dei
          prodotti agroalimentari (ICQRF) quale  autorita'  nazionale
          di   contrasto   deputata   all'attivita'   di    vigilanza
          sull'applicazione delle disposizioni  che  disciplinano  le
          relazioni commerciali in materia di  cessione  di  prodotti
          agricoli  e  alimentari,   all'applicazione   dei   divieti
          stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e  all'applicazione
          delle relative sanzioni, nel rispetto  delle  procedure  di
          cui alla legge 24  novembre  1981,  n.  689.  A  tal  fine,
          l'Ispettorato puo' avvalersi dell'Arma dei  carabinieri,  e
          in particolare del Comando per  la  tutela  agroalimentare,
          oltre che della Guardia di finanza, fermo  restando  quanto
          previsto  in  ordine  ai  poteri  di   accertamento   degli
          ufficiali e degli agenti di polizia  giudiziaria  dall'art.
          13 della citata legge n. 689 del 1981; 
                  q) prevedere che la mancanza di  almeno  una  delle
          condizioni  richieste  dall'art.  168,  paragrafo  4,   del
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in  ogni  caso
          una pratica commerciale sleale  e,  nel  caso  in  cui  sia
          fissato dall'acquirente un prezzo inferiore ai  costi  medi
          di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di
          servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA,  questo
          sia  considerato  quale  parametro  di  controllo  per   la
          sussistenza della pratica commerciale sleale; 
                  r) prevedere la revisione del  regolamento  recante
          disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al  fine
          di  consentire  che  la  vendita  sottocosto  dei  prodotti
          alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo  nel  caso
          in cui si registri del  prodotto  invenduto  a  rischio  di
          deperibilita'  o  nel  caso   di   operazioni   commerciali
          programmate e concordate con il fornitore in forma scritta,
          salvo comunque il divieto  di  imporre  unilateralmente  al
          fornitore, in modo diretto o indiretto,  la  perdita  o  il
          costo della vendita sottocosto; 
                  s) prevedere che siano fatte  salve  le  condizioni
          contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano
          definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi  ad
          oggetto la fornitura dei  prodotti  agricoli  e  alimentari
          stipulati dalle organizzazioni  professionali  maggiormente
          rappresentative a livello nazionale; 
                  t) prevedere che all'accertamento delle  violazioni
          delle  disposizioni  in  materia  di  pratiche  commerciali
          sleali al di fuori delle previsioni di cui  alla  direttiva
          (UE) 2019/633 l'Autorita' garante della concorrenza  e  del
          mercato  provveda  d'ufficio  o   su   segnalazione   delle
          organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale,   assicurando,   in   ogni   caso,   la
          legittimazione delle organizzazioni professionali ad  agire
          in giudizio per la tutela  degli  interessi  delle  imprese
          rappresentate  qualora  siano  state   lese   da   pratiche
          commerciali sleali; 
                  u)  prevedere  l'applicabilita'   della   normativa
          risultante dall'esercizio della delega di cui  al  presente
          articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli
          e  alimentari  operanti  in  Italia  indipendentemente  dal
          fatturato. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.».