Art. 10
Piano transizione 4.0
1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per la quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR,
diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta e'
riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di
euro.».
2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1,
valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel
2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026,
16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si
provvede ai sensi dell'articolo 32.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.