Art. 10 
 
                        Piano transizione 4.0 
 
  1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono inseriti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  la  quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi  nel  PNRR,
diretti alla realizzazione  di  obiettivi  di  transizione  ecologica
individuati con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con  il  Ministro  della  transizione  ecologica  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  il  credito  d'imposta  e'
riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo  fino  al  limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a  50  milioni  di
euro.». 
  2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1,
valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25  milioni  di  euro  nel
2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro  nel  2026,
16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni  di  euro  nel  2028,  si
provvede ai sensi dell'articolo 32. 
  3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.