Art. 2 
 
Fondo per il rilancio delle  attivita'  economiche  di  commercio  al
                              dettaglio 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di  prevedere  specifiche  misure  di  sostegno  per  i
soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per
il rilancio delle attivita' economiche», con  una  dotazione  di  200
milioni di euro per l'anno  2022,  finalizzato  alla  concessione  di
aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle  imprese,
in possesso dei requisiti di cui al comma  2,  che  svolgono  in  via
prevalente attivita'  di  commercio  al  dettaglio  identificate  dai
seguenti codici  della  classificazione  delle  attivita'  economiche
ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e
47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e
47.99. 
  2.  Per  poter  beneficiare  degli  aiuti  previsti  dal   presente
articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare
di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro  e  aver
subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore  al  trenta
per cento rispetto al  2019.  Ai  fini  della  quantificazione  della
riduzione del fatturato rilevano i ricavi  di  cui  all'articolo  85,
comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di
presentazione  della  domanda  le  medesime  imprese  devono  essere,
altresi', in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) avere sede legale od operativa nel territorio  dello  Stato  e
risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive»  nel  Registro
delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1; 
    b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre  2019,  come  da
definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  fatte  salve  le
eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia
di aiuti Stato di cui al comma 3; 
    d) non essere destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231. 
  3. I contributi, quantificati con le modalita' di cui al  comma  5,
sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1,
ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla
Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19»  di  cui
alla  comunicazione  della  Commissione  europea  2020/C  91  I/01  e
successive  modificazioni,  ovvero,  successivamente  al  periodo  di
vigenza  dello  stesso,  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre  2013.  Nel  caso  di  applicazione  del
predetto  Quadro  temporaneo,   la   concessione   degli   aiuti   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  4. Al fine  di  ottenere  il  contributo,  le  imprese  interessate
presentano,  esclusivamente  in  via  telematica,  una   istanza   al
Ministero  dello  sviluppo   economico,   con   l'indicazione   della
sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti  commi,  comprovati
attraverso apposite  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.
L'istanza deve essere presentata entro i termini e con  le  modalita'
definite con provvedimento del Ministero  dello  sviluppo  economico,
con il  quale  sono  fornite,  altresi',  le  occorrenti  indicazioni
operative in merito alle modalita' di concessione ed erogazione degli
aiuti e ogni altro elemento necessario  all'attuazione  della  misura
prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le
necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli,
anche  con  modalita'  automatizzate,  relative  ai  contenuti  delle
dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonche' al recupero  dei
contributi nei casi revoca, disposta ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza
di uno o  piu'  requisiti,  ovvero  di  documentazione  incompleta  o
irregolare, per  fatti  comunque  imputabili  al  richiedente  e  non
sanabili.  In  ogni  caso,  all'erogazione  del  contributo  non   si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le  verifiche
sulla regolarita' contributiva delle imprese beneficiarie. 
  5.  Successivamente  alla  chiusura  del  termine  finale  per   la
trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato  con  il
provvedimento di cui al comma 4, le  risorse  finanziarie  del  fondo
previsto al comma 1 sono ripartite tra  le  imprese  aventi  diritto,
riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato
applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio
mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021  e  l'ammontare
medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come
segue: 
    a) sessanta per cento, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al
periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro; 
    b) cinquanta per cento, per i soggetti  con  ricavi  relativi  al
periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a  un
milione di euro; 
    c) quaranta per cento, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al
periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e  fino  a  due
milioni di euro. 
  6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del  comma
5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b)
del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Resta  fermo
che, con  riferimento  a  ciascuna  impresa  istante,  l'importo  del
contributo determinato ai  sensi  del  comma  5  e'  ridotto  qualora
necessario al fine  di  garantire  il  rispetto  della  normativa  in
materia di aiuti di Stato  applicabile  ai  sensi  del  comma  3.  Ai
predetti fini, il provvedimento previsto dal comma 4  individua,  tra
l'altro,  anche  le  modalita'  per  assicurare  il  rispetto   delle
condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti
di Stato applicabile. 
  7. Qualora la dotazione finanziaria di  cui  al  comma  1  non  sia
sufficiente a soddisfare la  richiesta  di  agevolazione  riferita  a
tutte le istanze ammissibili, successivamente al  termine  ultimo  di
presentazione delle stesse, il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede a ridurre in modo proporzionale  il  contributo  sulla  base
delle  risorse  finanziare  disponibili  e  del  numero  di   istanze
ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse  fasce  di  ricavi
previste dal comma 5. 
  8.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi  di
societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri
derivanti dalla  predetta  convenzione  sono  posti  a  carico  delle
risorse assegnate al fondo di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse. 
  9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  200  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.