Art. 2
Fondo per il rilancio delle attivita' economiche di commercio al
dettaglio
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i
soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per
il rilancio delle attivita' economiche», con una dotazione di 200
milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di
aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese,
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via
prevalente attivita' di commercio al dettaglio identificate dai
seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche
ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e
47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e
47.99.
2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente
articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare
di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver
subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta
per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della
riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di
presentazione della domanda le medesime imprese devono essere,
altresi', in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e
risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro
delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie;
c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da
definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le
eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia
di aiuti Stato di cui al comma 3;
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
3. I contributi, quantificati con le modalita' di cui al comma 5,
sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1,
ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui
alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e
successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di
vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del
predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate
presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al
Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della
sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati
attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalita'
definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico,
con il quale sono fornite, altresi', le occorrenti indicazioni
operative in merito alle modalita' di concessione ed erogazione degli
aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura
prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le
necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli,
anche con modalita' automatizzate, relative ai contenuti delle
dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonche' al recupero dei
contributi nei casi revoca, disposta ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza
di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o
irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non
sanabili. In ogni caso, all'erogazione del contributo non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche
sulla regolarita' contributiva delle imprese beneficiarie.
5. Successivamente alla chiusura del termine finale per la
trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il
provvedimento di cui al comma 4, le risorse finanziarie del fondo
previsto al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto,
riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato
applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio
mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare
medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come
segue:
a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al
periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al
periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un
milione di euro;
c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al
periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due
milioni di euro.
6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del comma
5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b)
del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo
che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del
contributo determinato ai sensi del comma 5 e' ridotto qualora
necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in
materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 3. Ai
predetti fini, il provvedimento previsto dal comma 4 individua, tra
l'altro, anche le modalita' per assicurare il rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti
di Stato applicabile.
7. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia
sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a
tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di
presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico
provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base
delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze
ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi
previste dal comma 5.
8. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente
articolo il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di
societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri
derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle
risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.