Art. 3 
 
Ulteriori misure di sostegno per attivita' economiche particolarmente
                colpite dall'emergenza epidemiologica 
 
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del  decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno
2022, da destinare ad  interventi  in  favore  dei  parchi  tematici,
acquari, parchi geologici e  giardini  zoologici.  Al  riparto  delle
risorse si procede secondo le modalita' di cui al richiamato articolo
26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione  del
decreto di riparto decorre dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  2. All'articolo 1-ter del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Contributi  per  i
settori  del  wedding,  dell'intrattenimento,  dell'HORECA  e   altri
settori in difficolta'»; 
    b) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  le
finalita'  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione  degli  effetti
dell'emergenza epidemiologica, per  l'anno  2022  sono  stanziati  40
milioni  di  euro,  che  costituisce  limite  massimo  di  spesa,  da
destinare ad interventi per le imprese che svolgono,  come  attivita'
prevalente comunicata ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633,  una  di  quelle
attivita' identificate  dai  seguenti  codici  della  classificazione
delle attivita' economiche  ATECO:  96.09.05,  56.10,  56.21,  56.30,
93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi  di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al  40  per  cento
rispetto ai ricavi del 2019. Per  le  imprese  costituite  nel  corso
dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione  di  cui  al  primo
periodo  deve  far  riferimento  all'ammontare  medio   mensile   del
fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi  a  quello
di apertura della partita IVA rispetto  all'ammontare  medio  mensile
del fatturato e dei corrispettivi del 2021; 
    c) al comma 3, le  parole  «Agli  oneri  derivanti  dal  presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri  derivanti  dal
comma 1». 
  3.  Il  credito  d'imposta   di   cui   all'articolo   48-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto,  per  l'esercizio
in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore
del commercio dei prodotti tessili, della moda,  del  calzaturiero  e
della pelletteria che svolgono attivita'  identificate  dai  seguenti
codici della classificazione delle attivita' economiche  ATECO  2007:
47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma  1,
ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole  «150
milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti  «250
milioni di euro per l'anno 2022». 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  160  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.