Art. 4 
 
                    Fondo Unico Nazionale Turismo 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  366,  della  legge  31
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1°  gennaio  2022
al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuto,  con  le  medesime  modalita',
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque  sino  ad
un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato  o  con
contratto di lavoro  stagionale  nei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti  contratti  in
rapporto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  l'esonero  di
cui al primo periodo  del  presente  comma  e'  riconosciuto  per  un
periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il  beneficio
di cui ai primi due periodi del presente comma  e'  riconosciuto  nel
limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse
di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 100 milioni di euro  per
l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2  valutate  in
9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e in  0,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 32.