Art. 4
Fondo Unico Nazionale Turismo
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 100 milioni di euro per
l'anno 2022.
2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022
al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuto, con le medesime modalita',
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad
un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con
contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di
cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuto per un
periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio
di cui ai primi due periodi del presente comma e' riconosciuto nel
limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse
di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in
9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,1 milioni di euro per
l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 32.