Art. 5
Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di
locazione di immobili
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le
modalita' e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in
relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i
soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il
50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli
operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia
delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi
non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'efficacia della presente misura e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 128,1
milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo
32.