Art. 5 
 
Credito d'imposta in favore  di  imprese  turistiche  per  canoni  di
                        locazione di immobili 
 
  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le
modalita' e alle condizioni ivi indicate in  quanto  compatibili,  in
relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno  dei  mesi  di
gennaio, febbraio e marzo 2022. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i
soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato  o
dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il
50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»,  e  successive  modifiche.  Gli
operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia
delle entrate attestante il possesso  dei  requisiti  e  il  rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni  3.1  «Aiuti  di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi
non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni  sono  stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia  medesima,  da  adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'efficacia della  presente  misura  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  128,1
milioni di euro per l'anno 2022 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
32.