Art. 7
Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati
nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del
1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione
addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro
per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per
120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.