Art. 7 
 
  Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale 
 
  1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici  ATECO  indicati
nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla  data  del
1° gennaio  2022  fino  al  31  marzo  2022,  sospendono  o  riducono
l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14  settembre
2015, n.  148,  sono  esonerati  dal  pagamento  della  contribuzione
addizionale di cui agli  articoli  5  e  29,  comma  8,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3  milioni  di  euro
per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli  effetti  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante  riduzione  per
120,4 milioni di euro del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  120,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.