Art. 8 
 
       Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2022  di  50  milioni  di
euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi
in conto capitale. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2022». 
  4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo  65,
comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato di
3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo  tra
gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione
prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.