Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, gia' prorogate dall'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche
per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al
31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa per un importo
complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022,
che costituisce tetto di spesa.
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge
n. 229 del 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma
3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di
spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto
a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per
l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19,
nonche' di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli
sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorita'
governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza
nazionale, in favore delle societa' sportive professionistiche e
delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al
registro nazionale delle associazioni e societa' dilettantistiche.
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le
risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e
societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle
restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota
delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del
fondo di cui al presente comma, e' destinata alle societa' e
associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'
natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 20 milioni di euro per
l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse ai sensi
dell'articolo 32.