Art. 9 
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il  decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, gia' prorogate dall'articolo  10,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche
per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio  2022  al
31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  per  un  importo
complessivo pari a 20 milioni di euro per il  primo  trimestre  2022,
che costituisce tetto di spesa. 
  2.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il  decreto-legge
n. 229 del 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma
3,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce  limite  di
spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto
a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e  per
l'effettuazione di  test  di  diagnosi  dell'infezione  da  COVID-19,
nonche' di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei  protocolli
sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle  autorita'
governative competenti per l'intero periodo dello stato di  emergenza
nazionale, in favore  delle  societa'  sportive  professionistiche  e
delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte  al
registro nazionale delle associazioni e societa' dilettantistiche. 
  3. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 introdotte con il  decreto-legge  n.  229  del  2021,  le
risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento  del  movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  possono  essere   parzialmente   destinate
all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni  e
societa'  sportive  dilettantistiche   maggiormente   colpite   dalle
restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota
delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione  complessiva  del
fondo di  cui  al  presente  comma,  e'  destinata  alle  societa'  e
associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'
natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
  4. Il «Fondo unico  a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede  con  risorse  ai  sensi
dell'articolo 32.