IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                            d'intesa con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 3; 
  Visto  il  regio  decreto  2  ottobre  1911,   n.   1163,   recante
«Regolamento per gli Archivi di Stato», e, in particolare, il  Titolo
II, Capo V (articoli da 58 a 64); 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  a
norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  e,  in
particolare, l'articolo 9, commi 3 e  4,  ai  sensi  dei  quali,  con
regolamento adottato ex articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, «con decreto del Ministro, d'intesa con  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la  funzione  pubblica  e
con il Ministro del  Tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  [...]  si  provvede  al  riordino  delle  scuole  di   cui
all'articolo 14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409»; 
  Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687,  recante
«Modificazione al regolamento per gli archivi di Stato approvato  con
R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, recante «Norme  relative  all'ordinamento  ed  al  personale
degli Archivi  di  Stato»  e,  in  particolare,  l'articolo  14,  che
istituisce le  scuole  di  archivistica,  paleografia  e  diplomatica
presso gli Archivi di Stato indicati nella  Tabella  B  annessa  allo
stesso decreto (Torino, Milano, Mantova, Venezia,  Bolzano,  Trieste,
Genova, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari,
Palermo, Cagliari), la cui permanenza in vigore e' stata  individuata
come indispensabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 179; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», e, in particolare,  gli  articoli
2, 10, 20, 21, 30, 41, 42, 43, 44, 122, 123, 124 e 125; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n.
189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e  le
attivita' culturali  e  il  presidente  della  Conferenza  episcopale
italiana, firmata il 18 aprile 2000»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n.
37, recante  «Regolamento  di  semplificazione  del  procedimento  di
costituzione  e  rinnovo  delle  Commissioni  di  sorveglianza  sugli
archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo»,  e,
in particolare, l'articolo 15, comma 2,  lettera  o),  ai  sensi  del
quale la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti  culturali
«coordina,  raccordandosi  con   la   Direzione   generale   Archivi,
l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi
di Stato», nonche' l'articolo 19, comma 2, lettera f), ai  sensi  del
quale la Direzione generale Archivi «elabora,  sentita  la  Direzione
generale  Educazione,  ricerca  e   istituti   culturali,   programmi
concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  l'universita'  e  la  ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,   n.   509,   recante
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
29   maggio    2019,    recante    «Ricostituzione    del    Comitato
tecnico-scientifico per gli archivi»; 
  Acquisito  il  parere  del  Comitato  tecnico-scientifico  per  gli
archivi, reso nella riunione del 31 marzo 2020; 
  Acquisite le intese del Ministro per la pubblica amministrazione  e
del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 giugno 2021; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 luglio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 28 settembre 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Funzioni 
 
  1. Le Scuole di archivistica, paleografia  e  diplomatica,  di  cui
all'articolo 14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409, di  seguito  denominate  Scuole,  provvedono
alla formazione dei funzionari archivisti di Stato e degli  operatori
degli  archivi  storici  e  correnti,  sia  pubblici   sia   privati,
sviluppando competenze e conoscenze tecnico-scientifiche  di  livello
avanzato. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il Titolo II, Capo V (articoli da 58 a 64) del  regio
          decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante  «Regolamento  per
          gli Archivi di Stato» reca: «Personale». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,  recante  «Istituzione
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1.  Presso
          i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e  di
          studio: Istituto  centrale  del  restauro;  Opificio  delle
          pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 
                2. Gli istituti di cui al comma 1  organizzano  corsi
          di formazione e di specializzazione anche con  il  concorso
          di universita' e  altre  istituzioni  ed  enti  italiani  e
          stranieri  e  possono,  a   loro   volta,   partecipare   e
          contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 
                3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i  requisiti
          di ammissione  e  i  criteri  di  selezione  del  personale
          docente  sono  stabiliti   con   regolamenti   ministeriali
          adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro,  d'intesa
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica. Con decreto  del
          Ministro possono essere istituite sezioni distaccate  delle
          scuole gia' istituite. 
                4. Con regolamento adottato con le modalita'  di  cui
          al comma 3 si provvede al  riordino  delle  scuole  di  cui
          all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
          30 settembre 1963, n. 1409.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          recante «Norme relative  all'ordinamento  ed  al  personale
          degli Archivi di Stato»: 
                «Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e  corsi
          per il personale). - Presso gli Archivi di  Stato  indicati
          nella tabella B annessa al presente decreto sono  istituite
          scuole  di  archivistica,  paleografia  e  diplomatica.  Le
          scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e
          diplomatica. 
                Le norme per l'istituzione e l'ordinamento  didattico
          delle scuole sono stabilite con regolamento da  emanare  su
          proposta del Ministro per  l'interno,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. 
                Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli  articoli
          150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
          statuto degli impiegati civili dello  Stato  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, l'Amministrazione degli  Archivi  di  Stato  si  avvale,
          oltre che delle scuole di cui al presente  articolo,  della
          collaborazione  delle  scuole  speciali  per  archivisti  e
          bibliotecari istituite presso le Universita'  degli  studi,
          con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e
          151 del decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio
          1957, n. 3.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante «Disposizioni
          legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si
          ritiene indispensabile la permanenza  in  vigore,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). -  1.
          Ai fini e per  gli  effetti  dell'articolo  14,  commi  14,
          14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005,  n.  246,  e
          successive  modificazioni,  nell'Allegato  1  del  presente
          decreto  legislativo  sono  individuate   le   disposizioni
          legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio
          1970, anche se  modificate  con  provvedimenti  successivi,
          delle quali e' indispensabile la permanenza in vigore. 
                2.  Sono  sottratte  all'effetto  abrogativo  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n.  200,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2009, n. 9, le disposizioni  indicate  nell'Allegato  2  al
          presente decreto  legislativo,  che  permangono  in  vigore
          anche ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  14,  commi
          14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n.  246,
          e successive modificazioni. 
                3. Ai fini del presente decreto legislativo: 
                  a)  per  «disposizioni  legislative   statali»   si
          intendono tutte le disposizioni comprese  in  ogni  singolo
          atto normativo statale con valore di legge  indicato  negli
          Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni
          solo nei casi espressamente specificati; 
                  b) per  «pubblicate  anteriormente  al  1°  gennaio
          1970» si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti
          legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme
          vigenti in materia di pubblicazione  all'epoca  di  ciascun
          atto, e' avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto
          il 31 dicembre 1969; 
                  c)  per  «anche  se  modificate  con  provvedimenti
          successivi» si intende che sono  compresi  anche  gli  atti
          legislativi statali che abbiano subito  qualsiasi  modifica
          anche dopo il 31 dicembre 1969; 
                  d)  per  «permanenza  in  vigore»  si  intende  che
          restano in  vigore  le  disposizioni  legislative  statali,
          indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  in
          base agli atti normativi che  le  hanno  introdotte  a  suo
          tempo  nell'ordinamento   e   alle   eventuali   successive
          modificazioni anteriori alla stessa data,  anche  ai  sensi
          dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari  al  codice
          civile. 
                4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli
          articoli 7, secondo comma, 8, terzo  comma,  e  116,  primo
          comma,   della   Costituzione   sono    comunque    escluse
          dall'effetto  abrogativo  di  cui  all'articolo  14,  comma
          14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e  successive
          modificazioni. 
                5. Il presente decreto legislativo entra in vigore il
          giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
              - Si riportano gli articoli 2, 10, 20, 21, 30, 41,  42,
          43, 44, 122, 123, 124 e  125  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni  culturali  e
          del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10  della  legge  6
          luglio 2002, n. 137»: 
                «Art. 2 (Patrimonio culturale). -  1.  Il  patrimonio
          culturale e' costituito  dai  beni  culturali  e  dai  beni
          paesaggistici. 
                2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che,
          ai sensi degli  articoli  10  e  11,  presentano  interesse
          artistico,   storico,   archeologico,    etnoantropologico,
          archivistico e bibliografico e le  altre  cose  individuate
          dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi
          valore di civilta'. 
                3. Sono beni paesaggistici gli  immobili  e  le  aree
          indicati  all'articolo  134,  costituenti  espressione  dei
          valori  storici,  culturali,   naturali,   morfologici   ed
          estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla
          legge o in base alla legge. 
                4. I beni del patrimonio  culturale  di  appartenenza
          pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita',
          compatibilmente con le  esigenze  di  uso  istituzionale  e
          sempre che non vi ostino ragioni di tutela.». 
                «Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono  beni  culturali
          le cose immobili e mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico. 
                2. Sono inoltre beni culturali: 
                  a) le raccolte di musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          altri luoghi espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli
          altri enti pubblici territoriali,  nonche'  di  ogni  altro
          ente ed istituto pubblico; 
                  b) gli archivi e i singoli documenti  dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
                  c) le raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  e   istituto
          pubblico, ad eccezione delle raccolte  che  assolvono  alle
          funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47,  comma
          2, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1977, n. 616. 
                3.  Sono  altresi'   beni   culturali,   quando   sia
          intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
                  a)  le  cose  immobili  e  mobili  che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico particolarmente importante,  appartenenti
          a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; 
                  b) gli archivi e i singoli documenti,  appartenenti
          a privati, che rivestono interesse storico  particolarmente
          importante; 
                  c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
          eccezionale interesse culturale; 
                  d)  le  cose  immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti, che rivestono un  interesse,  particolarmente
          importante a causa  del  loro  riferimento  con  la  storia
          politica, militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della
          scienza, della tecnica, dell'industria e della  cultura  in
          genere, ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
          Se le cose rivestono  altresi'  un  valore  testimoniale  o
          esprimono  un  collegamento   identitario   o   civico   di
          significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
          all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
          piu' comuni o della regione, la dichiarazione di  monumento
          nazionale; 
                  d-bis)  le  cose,  a  chiunque  appartenenti,   che
          presentano un interesse artistico, storico, archeologico  o
          etnoantropologico  eccezionale  per   l'integrita'   e   la
          completezza del patrimonio culturale della Nazione; 
                  e) le collezioni o serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
                4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
          comma 3, lettera a): 
                  a) le cose che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta'; 
                  b)  le  cose  di  interesse  numismatico  che,   in
          rapporto  all'epoca,  alle  tecniche  e  ai  materiali   di
          produzione, nonche' al  contesto  di  riferimento,  abbiano
          carattere di rarita' o di pregio; 
                  c) i manoscritti, gli autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                  d) le carte geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                  e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,
          le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                  f) le ville, i parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
                  g) le pubbliche piazze, vie, strade e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
                  h)  i  siti  minerari  di  interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
                  i)  le  navi  e  i  galleggianti  aventi  interesse
          artistico, storico od etnoantropologico; 
                  l) le architetture rurali aventi interesse  storico
          od  etnoantropologico  quali  testimonianze   dell'economia
          rurale tradizionale. 
                5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
          sono soggette alla disciplina del presente titolo  le  cose
          indicate al comma 1 e al comma 3, lettere  a)  ed  e),  che
          siano opera di autore  vivente  o  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
          comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore  vivente
          o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.». 
                «Art. 20 (Interventi vietati). - 1. I beni  culturali
          non possono essere distrutti,  deteriorati,  danneggiati  o
          adibiti ad  usi  non  compatibili  con  il  loro  carattere
          storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio  alla
          loro conservazione. 
                2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati  per  i
          quali   sia   intervenuta   la   dichiarazione   ai   sensi
          dell'articolo 13 non possono essere smembrati.». 
                «Art. 21 (Interventi soggetti ad  autorizzazione).  -
          1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
                  a)  la  rimozione  o  la  demolizione,  anche   con
          successiva ricostituzione, dei beni culturali; 
                  b)  lo  spostamento,  anche  temporaneo,  dei  beni
          culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
                  c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
                  d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo  scarto
          di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
          l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera  c),
          e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; 
                  e) il trasferimento ad altre persone giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 
                2. Lo spostamento di beni culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
                3. Lo spostamento degli archivi correnti dello  Stato
          e degli enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 
                4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'articolo 20, comma 1. 
                5. L'autorizzazione e' resa su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.». 
                «Art. 30 (Obblighi conservativi). - 1. Lo  Stato,  le
          regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche'  ogni
          altro  ente  ed  istituto  pubblico  hanno   l'obbligo   di
          garantire  la  sicurezza  e  la  conservazione   dei   beni
          culturali di loro appartenenza. 
                2. I soggetti  indicati  al  comma  1  e  le  persone
          giuridiche private senza fine di lucro,  ivi  compresi  gli
          enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i  beni
          culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli  archivi
          correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo  indicato
          dal soprintendente. 
                3. I privati proprietari, possessori o  detentori  di
          beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. 
                4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo  di
          conservare i propri archivi nella  loro  organicita'  e  di
          ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo  di
          inventariare  i  propri  archivi  storici,  costituiti  dai
          documenti relativi agli affari esauriti da  oltre  quaranta
          anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi
          di conservazione  e  inventariazione  sono  assoggettati  i
          proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
          archivi  privati   per   i   quali   sia   intervenuta   la
          dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari
          e   dei   relativi   aggiornamenti    e'    inviata    alla
          soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno  per  gli
          accertamenti di cui all'articolo 125.». 
                «Art. 41 (Obblighi  di  versamento  agli  Archivi  di
          Stato  dei  documenti  conservati   dalle   amministrazioni
          statali). - 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello
          Stato versano all'archivio  centrale  dello  Stato  e  agli
          archivi di Stato i documenti relativi agli affari  esauriti
          da oltre  trent'anni,  unitamente  agli  strumenti  che  ne
          garantiscono la  consultazione.  Le  liste  di  leva  e  di
          estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita
          della classe  cui  si  riferiscono.  Gli  archivi  notarili
          versano gli atti notarili ricevuti dai notai che  cessarono
          l'esercizio    professionale    anteriormente    all'ultimo
          centennio. 
                2.  Il  soprintendente  all'archivio  centrale  dello
          Stato  e  i  direttori  degli  archivi  di  Stato   possono
          accettare versamenti di documenti piu' recenti,  quando  vi
          sia pericolo di dispersione  o  di  danneggiamento,  ovvero
          siano stati definiti appositi accordi  con  i  responsabili
          delle amministrazioni versanti. 
                3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono
          state effettuate le operazioni di scarto. Le spese  per  il
          versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. 
                4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli
          enti pubblici estinti sono  versati  all'archivio  centrale
          dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non  se  ne
          renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte,  ad
          altri enti. 
                5. Presso  gli  organi  indicati  nel  comma  1  sono
          istituite commissioni di sorveglianza,  delle  quali  fanno
          parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e
          i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del
          Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con
          il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli  archivi
          correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
          criteri di organizzazione,  gestione  e  conservazione  dei
          documenti, di proporre gli scarti di cui  al  comma  3,  di
          curare i versamenti previsti al comma  1,  di  identificare
          gli  atti  di  natura  riservata.  La  composizione  e   il
          funzionamento  delle  commissioni  sono  disciplinati   con
          decreto adottato dal Ministro di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti  sono  autorizzati
          dal Ministero. 
                6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  al  Ministero  degli  affari  esteri;   non   si
          applicano  altresi'  agli  stati  maggiori  della   difesa,
          dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche'  al
          Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  quanto
          attiene  la  documentazione   di   carattere   militare   e
          operativo.». 
                «Art. 42  (Conservazione  degli  archivi  storici  di
          organi costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica
          conserva i suoi atti presso il  proprio  archivio  storico,
          secondo le  determinazioni  assunte  dal  Presidente  della
          Repubblica con proprio decreto, su proposta del  Segretario
          generale della Presidenza della Repubblica. Con  lo  stesso
          decreto sono stabilite le modalita' di consultazione  e  di
          accesso agli  atti  conservati  presso  l'archivio  storico
          della Presidenza della Repubblica. 
                2.  La  Camera  dei  deputati  e  il   Senato   della
          Repubblica  conservano  i  loro  atti  presso  il   proprio
          archivio storico, secondo le determinazioni dei  rispettivi
          uffici di presidenza. 
                3. La  Corte  Costituzionale  conserva  i  suoi  atti
          presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni
          stabilite con regolamento adottato ai sensi  della  vigente
          normativa in materia di costituzione e funzionamento  della
          Corte medesima. 
                3-bis.». 
                «Art. 43 (Custodia coattiva). - 1.  Il  Ministero  ha
          facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire  in
          pubblici istituti  i  beni  culturali  mobili  al  fine  di
          garantirne la sicurezza o assicurarne la  conservazione  ai
          sensi dell'articolo 29. 
                1-bis. Il Ministero, su proposta  del  soprintendente
          archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,
          negli archivi di Stato competenti, delle  sezioni  separate
          di archivio  di  cui  all'articolo  30,  comma  4,  secondo
          periodo, ovvero di quella parte degli  archivi  degli  enti
          pubblici che avrebbe dovuto costituirne  sezione  separata.
          In alternativa, il Ministero puo'  stabilire,  su  proposta
          del  soprintendente   archivistico,   l'istituzione   della
          sezione separata  presso  l'ente  inadempiente.  Gli  oneri
          derivanti  dall'attuazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          presente  comma  sono  a  carico  dell'ente  pubblico   cui
          l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non
          devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica.». 
                «Art. 44 (Comodato e deposito di beni  culturali).  -
          1. I direttori degli archivi e degli istituti  che  abbiano
          in amministrazione o  in  deposito  raccolte  o  collezioni
          artistiche, archeologiche,  bibliografiche  e  scientifiche
          possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
          assenso del competente organo ministeriale, beni  culturali
          mobili al fine di consentirne la fruizione da  parte  della
          collettivita', qualora si tratti  di  beni  di  particolare
          pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
          collezioni pubbliche e purche' la loro  custodia  presso  i
          pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 
                2. Il comodato non  puo'  avere  durata  inferiore  a
          cinque anni e  si  intende  prorogato  tacitamente  per  un
          periodo pari a quello convenuto, qualora  una  delle  parti
          contraenti  non  abbia  comunicato  all'altra  la  disdetta
          almeno due mesi prima della  scadenza  del  termine.  Anche
          prima   della   scadenza   le   parti   possono   risolvere
          consensualmente il comodato. 
                3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
          conservazione  dei  beni  ricevuti  in  comodato,   dandone
          comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
          del Ministero. 
                4.  I  beni  sono  protetti   da   idonea   copertura
          assicurativa a carico del Ministero.  L'assicurazione  puo'
          essere sostituita dall'assunzione dei  relativi  rischi  da
          parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5. 
                5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito,
          previo assenso del  competente  organo  ministeriale,  beni
          culturali  appartenenti  ad  enti  pubblici.  Le  spese  di
          conservazione e custodia specificamente  riferite  ai  beni
          depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo  che
          le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano,  in
          tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in  ragione
          del particolare  pregio  dei  beni  e  del  rispetto  degli
          obblighi di conservazione da parte  dell'ente  depositante.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
          articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          comodato e di deposito.». 
                «Art. 122 (Archivi di Stato e archivi  storici  degli
          enti pubblici:  consultabilita'  dei  documenti).  -  1.  I
          documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
          storici  delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali  nonche'  di  ogni  altro  ente  ed   istituto
          pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: 
                  a) di quelli dichiarati di carattere riservato,  ai
          sensi dell'articolo 125, relativi alla  politica  estera  o
          interna dello Stato, che diventano  consultabili  cinquanta
          anni dopo la loro data; 
                  b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche'  i
          dati   relativi   a   provvedimenti   di   natura    penale
          espressamente  indicati  dalla  normativa  in  materia   di
          trattamento dei dati personali, che diventano  consultabili
          quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di  settanta
          anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato  di  salute,
          la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; 
                  [b-bis) Abrogata] 
                2. Anteriormente al decorso dei termini indicati  nel
          comma 1, i documenti restano  accessibili  ai  sensi  della
          disciplina  sull'accesso   ai   documenti   amministrativi.
          Sull'istanza  di  accesso  provvede  l'amministrazione  che
          deteneva il documento prima del versamento o del  deposito,
          ove  ancora  operante,  ovvero  quella  che  ad   essa   e'
          subentrata nell'esercizio delle relative competenze. 
                3. Alle disposizioni del comma  1  sono  assoggettati
          anche gli archivi  e  i  documenti  di  proprieta'  privata
          depositati negli archivi di Stato e negli  archivi  storici
          degli enti pubblici,  o  agli  archivi  medesimi  donati  o
          venduti o lasciati in eredita' o legato.  I  depositanti  e
          coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato
          i documenti possono anche stabilire la condizione della non
          consultabilita'  di  tutti  o  di   parte   dei   documenti
          dell'ultimo  settantennio.  Tale  limitazione,  cosi'  come
          quella generale stabilita dal  comma  1,  lettera  b),  non
          opera  nei  riguardi  dei  depositanti,  dei  donanti,  dei
          venditori e di qualsiasi altra persona da  essi  designata;
          detta limitazione  e'  altresi'  inoperante  nei  confronti
          degli aventi causa dai depositanti,  donanti  e  venditori,
          quando  si  tratti   di   documenti   concernenti   oggetti
          patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo
          di acquisto.». 
                «Art. 123 (Archivi di Stato e archivi  storici  degli
          enti pubblici: consultabilita' dei documenti riservati).  -
          1. Il Ministro dell'interno, previo  parere  del  direttore
          dell'Archivio di Stato competente e  udita  la  commissione
          per le questioni inerenti alla consultabilita'  degli  atti
          di  archivio  riservati,  istituita  presso  il   Ministero
          dell'interno, puo' autorizzare la consultazione  per  scopi
          storici di  documenti  di  carattere  riservato  conservati
          negli archivi di  Stato  anche  prima  della  scadenza  dei
          termini    indicati    nell'articolo    122,    comma    1.
          L'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad
          ogni richiedente. 
                2.  I  documenti  per  i  quali  e'  autorizzata   la
          consultazione ai sensi  del  comma  1  conservano  il  loro
          carattere riservato  e  non  possono  essere  ulteriormente
          utilizzati   da   altri   soggetti   senza   la    relativa
          autorizzazione. 
                3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e'  assoggettata
          anche la consultazione per scopi storici  di  documenti  di
          carattere riservato conservati negli archivi storici  delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche'  di
          ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di  cui  al
          comma 1 e' reso dal soprintendente archivistico.». 
                «Art. 124  (Consultabilita'  a  scopi  storici  degli
          archivi correnti). - 1. Salvo quanto disposto dalla vigente
          normativa in materia di accesso agli  atti  della  pubblica
          amministrazione, lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti
          pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi
          storici dei propri archivi correnti e di deposito. 
                2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi
          correnti  e  di  deposito  degli  altri  enti  ed  istituti
          pubblici, e' regolata  dagli  enti  ed  istituti  medesimi,
          sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.». 
                «Art.  125  (Declaratoria  di  riservatezza).  -   1.
          L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non
          liberamente consultabili indicati agli articoli 122  e  127
          e' effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa  con  il
          Ministero.». 
              -  Decreto-legge  1°  marzo  2021,   n.   22,   recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. 
              - Decreto del Presidente  della  Repubblica  16  maggio
          2000,  n.  189,  recante  «Esecuzione  dell'intesa  fra  il
          Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e   il
          presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il
          18 aprile 2000». 
              - Decreto del Presidente  della  Repubblica  8  gennaio
          2001, n. 37, recante «Regolamento  di  semplificazione  del
          procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di
          sorveglianza sugli archivi e per lo  scarto  dei  documenti
          degli uffici dello Stato». 
              - Si riportano gli articoli 15 e  19  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre  2019,
          n.  169,  recante  «Regolamento   di   organizzazione   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo»: 
                «Art. 15 (Direzione generale  Educazione,  ricerca  e
          istituti culturali). - 1. La Direzione generale Educazione,
          ricerca e istituti  culturali  svolge  funzioni  e  compiti
          relativi  al  coordinamento,  alla  elaborazione   e   alla
          valutazione  dei  programmi  di  educazione,  formazione  e
          ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. 
                2. Il Direttore generale, in particolare: 
                  a) individua i fabbisogni formativi  del  personale
          del Ministero e approva, con cadenza triennale, sentita  la
          Direzione generale Organizzazione, un piano delle attivita'
          formative, di ricerca e  di  autovalutazione  degli  uffici
          centrali e periferici del Ministero; 
                  a-bis) cura la promozione e il coordinamento  delle
          attivita'  utili  alla  partecipazione  del  Ministero   ai
          progetti di Servizio civile nazionale; 
                  b)  autorizza  e  valuta,  sentite   le   direzioni
          generali centrali competenti, le attivita' formative  e  di
          ricerca svolte dalle strutture centrali e  periferiche  del
          Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna  la  struttura
          delle attivita' di  formazione  e  ricerca  del  Ministero;
          indica gli obiettivi formativi;  ne  rileva  il  fabbisogno
          finanziario e  di  risorse;  ne  stabilisce  i  criteri  di
          valutazione; 
                  c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito
          il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale
          Organizzazione  e  la  Direzione  generale   Bilancio,   in
          relazione  alle  attivita'  di  educazione,  formazione   e
          ricerca svolte  dagli  uffici  centrali  e  periferici  del
          Ministero; 
                  d)  promuove  e  organizza   periodici   corsi   di
          formazione per il personale del Ministero;  cura,  d'intesa
          con le  direzioni  generali  competenti,  la  formazione  e
          l'aggiornamento professionale del personale del  Ministero,
          e  a  tale  fine:  coordina  le  attivita'  di  formazione;
          definisce i  piani  di  formazione,  sulla  base  dei  dati
          forniti  dalle  strutture  centrali   e   periferiche   del
          Ministero   tramite   appositi    prospetti    informativi;
          pianifica, progetta e gestisce  i  corsi  di  formazione  e
          valuta  l'efficacia  degli  interventi  formativi;  cura  i
          rapporti con le universita'  e  con  enti  e  organismi  di
          formazione,  in  particolare  con   la   Scuola   Nazionale
          dell'Amministrazione e con  la  Scuola  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali;  gestisce   la   banca   dati   della
          formazione; 
                  e) approva e  valuta  gli  obiettivi  dei  tirocini
          promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso  gli
          Archivi di Stato, nonche' da tutti gli  uffici  centrali  e
          periferici del Ministero; 
                  f) autorizza e  valuta  iniziative  di  educazione,
          formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da
          soggetti privati che prevedano attivita'  formative  svolte
          presso o  in  collaborazione  con  gli  uffici  centrali  e
          periferici del Ministero; 
                  g)  collabora  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  con  il   Consiglio
          nazionale delle  ricerche  e  con  altri  enti  di  ricerca
          italiani o  esteri  alle  attivita'  di  coordinamento  dei
          programmi universitari e di ricerca relativi  ai  campi  di
          attivita' del Ministero; stipula accordi con le Regioni  al
          fine di promuovere percorsi formativi congiunti; 
                  h) promuove iniziative formative e  di  ricerca  in
          materia di beni e attivita' culturali, anche attraverso  la
          collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni
          di ricerca europee e internazionali; favorisce  e  promuove
          la partecipazione del Ministero, anche in partenariato  con
          altre  istituzioni  pubbliche  e  private,  a   bandi   per
          l'accesso a fondi europei e internazionali; 
                  i) predispone ogni anno, su  parere  del  Consiglio
          superiore  Beni  culturali  e   paesaggistici,   un   Piano
          nazionale per  l'Educazione  al  patrimonio  culturale  che
          abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e  della  sua
          funzione  civile;  il  piano  e'  attuato  anche   mediante
          apposite convenzioni con Regioni, enti locali,  universita'
          ed enti senza scopo di lucro che  operano  nei  settori  di
          competenza del Ministero; 
                  l)    predispone    annualmente     un     rapporto
          sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione; 
                  m) cura il coordinamento del  sistema  dei  servizi
          educativi, di comunicazione, di divulgazione  e  promozione
          ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso  il
          Centro per i  servizi  educativi,  anche  in  relazione  al
          pubblico con disabilita'; 
                  n)  cura  la  promozione   della   conoscenza   del
          patrimonio  culturale,  in  ambito  locale,  nazionale   ed
          internazionale; 
                  o)  coordina,  raccordandosi   con   la   Direzione
          generale Archivi, l'attivita' delle scuole di  archivistica
          istituite presso gli Archivi di Stato; 
                  p) fornisce,  per  le  materie  di  competenza,  il
          supporto e la consulenza  tecnico-scientifica  agli  uffici
          del Ministero; 
                  q) collabora con gli Istituti italiani  di  cultura
          all'estero  al  fine  di  promuovere  la   conoscenza   del
          patrimonio culturale della Nazione; 
                  r) cura la tenuta e l'aggiornamento  degli  elenchi
          previsti  dagli  articoli  29  e  182  del  Codice  per  la
          professionalita' di restauratore, nonche' degli elenchi  di
          cui  all'articolo  9-bis  del  Codice;  cura   altresi'   i
          procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti  di
          formazione dei restauratori; cura  altresi',  raccordandosi
          con  la  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti   e
          paesaggio,  la  tenuta  e  il  funzionamento   dell'elenco,
          disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009,  degli
          istituti  e  dei  dipartimenti  archeologici  universitari,
          nonche' dei soggetti in possesso di  diploma  di  laurea  e
          specializzazione in archeologia o di dottorato  di  ricerca
          in  archeologia  di  cui  all'articolo   25   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                  s)  redige  e  cura  l'aggiornamento  di   appositi
          elenchi degli ispettori onorari; 
                  t) coordina le attivita' di studio e di  ricerca  e
          la loro comunicazione e diffusione attraverso  un  apposito
          ufficio studi; 
                  u)   provvede   allo   svolgimento   dell'attivita'
          istruttoria  per  la  concessione  di  contributi  e   alle
          conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni
          e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi  della  legge
          17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n.
          549; 
                  v) esercita le funzioni di  indirizzo  e,  d'intesa
          con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili
          finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei  beni
          e delle  attivita'  culturali  e  su  ogni  altro  soggetto
          giuridico costituito con la  partecipazione  del  Ministero
          per finalita' attinenti agli  ambiti  di  competenza  della
          Direzione generale. 
                3.  La  Direzione  generale  Educazione,  ricerca   e
          istituti culturali  esercita,  d'intesa  con  la  Direzione
          generale Bilancio limitatamente  ai  profili  finanziari  e
          contabili,  la  vigilanza  sull'Istituto  centrale  per  la
          digitalizzazione  del  patrimonio   culturale   -   Digital
          Library,   sull'Istituto   centrale   per   il    restauro,
          sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per
          la patologia degli archivi  e  del  libro  e  sull'Istituto
          centrale per la grafica, e ne approva i relativi bilanci  e
          conti  consuntivi,  su  parere  conforme  della   Direzione
          generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi',
          d'intesa con la  Direzione  generale  Organizzazione  e  la
          Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali
          ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale. 
                4.  La  Direzione  generale  Educazione,  ricerca   e
          istituti culturali costituisce  centro  di  responsabilita'
          amministrativa ai sensi dell'articolo 21,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ed  e'  responsabile  per
          l'attuazione  dei  piani  gestionali  di  competenza  della
          stessa. 
                5.  La  Direzione  generale  Educazione,  ricerca   e
          istituti culturali si articola in sei  uffici  dirigenziali
          di livello non generale, compresi l'Istituto  centrale  per
          il  restauro,  l'Opificio  delle  pietre  dure,  l'Istituto
          centrale per la patologia  degli  archivi  e  del  libro  e
          l'Istituto centrale per la grafica,  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». 
                «Art.  19  (Direzione  generale  Archivi).  -  1.  La
          Direzione generale Archivi svolge le funzioni e  i  compiti
          relativi  alla  tutela  e  alla  valorizzazione  dei   beni
          archivistici.  Con  riferimento  all'attivita'   esercitata
          dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche
          e bibliografiche, la Direzione generale esercita  i  poteri
          di direzione, indirizzo,  coordinamento,  controllo  e,  in
          caso  di  necessita',  informato  il  Segretario  generale,
          avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario
          regionale. 
                2. Il Direttore generale, in particolare: 
                  a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e
          degli  spazi  destinati   agli   archivi,   al   fine   del
          miglioramento  dell'efficienza  e  del  contenimento  della
          spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia  del
          demanio, le Regioni e gli  enti  locali  e  promuovendo  la
          costituzione di  poli  archivistici  per  il  coordinamento
          dell'attivita'  degli  istituti   che   svolgono   funzioni
          analoghe nell'ambito dello stesso territorio; 
                  b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore
          di competenza, gli interventi  da  inserire  nei  programmi
          annuali e  pluriennali  e  nei  relativi  piani  di  spesa,
          individuando  le   priorita'   anche   sulla   base   delle
          indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresi'
          dei dati del monitoraggio  dei  flussi  finanziari  forniti
          dalla Direzione generale Bilancio; 
                  c) autorizza gli interventi previsti  dall'articolo
          21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni  archivistici
          sottoposti a tutela; 
                  d) autorizza il prestito di beni  archivistici  per
          mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del  Codice;
          autorizza,    altresi',     l'uscita     temporanea     per
          manifestazioni,  mostre  o  esposizioni  d'arte   di   alto
          interesse culturale ai sensi dell'articolo 66  del  Codice,
          fatte salve, in ogni caso, le  prioritarie  esigenze  della
          tutela; 
                  e)  predispone  linee  guida  e  direttive  per  la
          formazione degli archivi correnti  e  collabora,  ai  sensi
          degli articoli 23-ter, 40, comma 3,  e  43,  comma  4,  del
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  con  le  amministrazioni
          competenti alla definizione delle  regole  tecniche  e  dei
          requisiti   funzionali   in   materia   di   formazione   e
          conservazione  di   documenti   digitali   della   pubblica
          amministrazione; 
                  f)   elabora,   sentita   la   Direzione   generale
          Educazione,  ricerca  e   istituti   culturali,   programmi
          concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche; 
                  g) esercita le funzioni in materia di  riproduzione
          e restauro dei beni archivistici, elaborazione  scientifica
          e conservazione della memoria digitale,  raccordandosi  con
          l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale
          - Digital  Library;  cura  i  rapporti  con  gli  organismi
          internazionali di settore e coordina altresi' le  relazioni
          con le amministrazioni archivistiche estere; 
                  h) approva i piani di conservazione e scarto  degli
          archivi degli uffici dell'amministrazione statale; 
                  i) concede contributi  per  interventi  su  archivi
          vigilati; 
                  l) cura le  intese  con  i  competenti  organi  del
          Ministero dell'interno per l'individuazione  dei  documenti
          di  carattere  riservato  presso  gli  archivi  pubblici  e
          privati  e  per   la   definizione   delle   modalita'   di
          consultazione dei medesimi; 
                  m) dichiara, ai sensi dell'articolo  48,  comma  6,
          del Codice e ai fini dell'applicazione  delle  agevolazioni
          fiscali ivi previste, il rilevante  interesse  culturale  o
          scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e
          di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia  a
          oggetto i beni medesimi, fatte  salve,  in  ogni  caso,  le
          prioritarie esigenze della tutela; 
                  n)   esprime   la   volonta'   dell'Amministrazione
          nell'ambito    delle    determinazioni    interministeriali
          concernenti il pagamento di imposte  mediante  cessione  di
          beni archivistici; 
                  o) irroga le sanzioni ripristinatorie e  pecuniarie
          previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in
          materia di beni archivistici; 
                  p)   adotta   i   provvedimenti   in   materia   di
          acquisizioni coattive di  beni  archivistici  a  titolo  di
          prelazione,   di    acquisto    all'esportazione    e    di
          espropriazione rispettivamente previste agli  articoli  60,
          70, 95 e 98 del Codice; 
                  q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti  a
          trattativa   privata,   secondo   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; 
                  r)   adotta   i   provvedimenti    di    competenza
          dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di
          beni archivistici in ambito internazionale; 
                  s) decide, per i settori di competenza,  i  ricorsi
          amministrativi previsti agli articoli  16,  69  e  128  del
          Codice; 
                  t) svolge funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in
          materia   di   valorizzazione   dei   beni    archivistici,
          individuando gli strumenti giuridici  adeguati  ai  singoli
          progetti di valorizzazione e alle realta'  territoriali  in
          essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e  con
          gli altri enti pubblici e privati interessati ed  offre  il
          necessario     sostegno     tecnico-amministrativo      per
          l'elaborazione dei criteri di  gestione,  anche  integrata,
          delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli  articoli
          112 e 115 del Codice; 
                  u) cura la promozione,  anche  su  richiesta  degli
          uffici  interessati  e  comunque  sentiti  gli  stessi,  di
          accordi  culturali  con  istituzioni  dotate  di   adeguato
          prestigio,   italiane   e   straniere,   finalizzati   alla
          organizzazione  di  mostre   od   esposizioni,   ai   sensi
          dell'articolo 67, comma 1, lettera d),  del  Codice,  e  ne
          assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna  iniziativa
          intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni
          archivistici  interessati  dalle  manifestazioni  culturali
          concordate, ai sensi del capo V del titolo  I  della  parte
          seconda del Codice; 
                  v) cura la predisposizione, anche sulla base  della
          rilevazione delle migliori pratiche,  di  modelli  generali
          delle intese istituzionali di programma, degli  accordi  di
          programma quadro e degli altri strumenti di  programmazione
          negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge  23
          dicembre  1996,  n.   662,   nonche'   degli   accordi   di
          valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4  e  9,  del
          Codice; 
                  z) esercita le funzioni di  indirizzo  e,  d'intesa
          con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili
          contabili e finanziari,  di  vigilanza,  su  ogni  soggetto
          giuridico costituito con la  partecipazione  del  Ministero
          per finalita' attinenti agli  ambiti  di  competenza  della
          Direzione generale. 
                3. La Direzione generale Archivi  esercita,  d'intesa
          con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili
          finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale
          dello Stato, anche ai  fini  dell'approvazione,  su  parere
          conforme  della  Direzione  Bilancio,   del   bilancio   di
          previsione, delle relative proposte  di  variazione  e  del
          conto consuntivo. La Direzione generale assegna,  altresi',
          d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con  la
          Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali
          al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale. 
                4.  La  Direzione  generale   Archivi,   in   materia
          informatica,   elabora   e    coordina    le    metodologie
          archivistiche relative all'attivita' di  ordinamento  e  di
          inventariazione,  esercita  il  coordinamento  dei  sistemi
          informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e
          applica sistemi di conservazione permanente  degli  archivi
          digitali,  promuove   l'applicazione   di   metodologie   e
          parametri, anche  attraverso  iniziative  di  formazione  e
          aggiornamento.  A  tal  fine,  la  Direzione  generale   si
          raccorda con  la  Direzione  generale  Bilancio  e  con  la
          Direzione generale Organizzazione, nonche'  con  l'Istituto
          per la digitalizzazione del patrimonio - Digital Library. 
                5. La Direzione generale Archivi  costituisce  centro
          di responsabilita' amministrativa  ai  sensi  dell'articolo
          21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ed  e'
          responsabile  per  l'attuazione  dei  piani  gestionali  di
          competenza della stessa. 
                6. La Direzione generale Archivi si articola  in  due
          uffici dirigenziali di  livello  non  generale  centrali  e
          nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli
          Archivi di Stato di cui agli articoli 44 e 45,  individuati
          ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4  e
          4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          recante «Norme relative  all'ordinamento  ed  al  personale
          degli Archivi di Stato»: 
                «Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e  corsi
          per il personale). - Presso gli Archivi di  Stato  indicati
          nella tabella B annessa al presente decreto sono  istituite
          scuole  di  archivistica,  paleografia  e  diplomatica.  Le
          scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e
          diplomatica. 
                Le norme per l'istituzione e l'ordinamento  didattico
          delle scuole sono stabilite con regolamento da  emanare  su
          proposta del Ministro per  l'interno,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. 
                Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli  articoli
          150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
          statuto degli impiegati civili dello  Stato  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, l'Amministrazione degli  Archivi  di  Stato  si  avvale,
          oltre che delle scuole di cui al presente  articolo,  della
          collaborazione  delle  scuole  speciali  per  archivisti  e
          bibliotecari istituite presso le Universita'  degli  studi,
          con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e
          151 del decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio
          1957, n. 3.».