Art. 2 Corsi organizzati e titoli rilasciati 1. Le Scuole organizzano corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale. 2. Le Scuole organizzano, altresi', corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, di durata non superiore all'anno, con prova finale, destinati al personale delle pubbliche amministrazioni e di enti privati. 3. Le Scuole possono organizzare i corsi di cui al comma 2 anche su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati o su iniziativa delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche ed, eventualmente, in collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o altri enti pubblici e privati, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli Archivi di Stato. Tali corsi sono organizzati in ragione delle esigenze formative individuate nell'ambito di specifici accordi con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati interessati. 4. Le Scuole rilasciano rispettivamente: a) il diploma di specializzazione per gli archivisti di cui al comma 1; b) l'attestato di superamento della prova finale dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale di cui al comma 2. 5. L'accesso ai corsi di cui al comma 2 e' riservato prioritariamente al personale delle pubbliche amministrazioni.