Art. 7 
 
Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
                          sportivo italiano 
 
  1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli  aumenti
dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le
risorse del Fondo unico a sostegno del  potenziamento  del  movimento
sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369,  della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  possono  essere   parzialmente   destinate
all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni  e
societa'  sportive  dilettantistiche   maggiormente   colpite   dagli
aumenti, con  specifico  riferimento  alle  associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine. 
  2. Con decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
sport, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
  3. Il Fondo  unico  a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento
sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369,  della  legge  n.
205 del 2017, e' incrementato di 40 milioni di euro per  l'anno  2022
per le finalita' di cui al comma 1.