Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge sono definiti: 
    a) «produzione biologica» o  «metodo  biologico»:  la  produzione
agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura  ottenuta  conformemente
alla normativa europea e a quella nazionale di settore; 
    b) «prodotti biologici»: i prodotti  derivanti  dalla  produzione
biologica di cui alla lettera a); 
    c)   «aziende»:   le   aziende   agricole,    agroalimentari    e
dell'acquacoltura che  adottano  il  metodo  biologico  di  cui  alla
lettera a).