Art. 2
Bonus carburante ai dipendenti
1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o
analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai
lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di
euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai
sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9
milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023
si provvede ai sensi dell'articolo 38.