Art. 2 
 
                   Bonus carburante ai dipendenti 
 
  1. Per l'anno  2022,  l'importo  del  valore  di  buoni  benzina  o
analoghi titoli ceduti  a  titolo  gratuito  da  aziende  private  ai
lavoratori dipendenti per l'acquisto di  carburanti,  nel  limite  di
euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del  reddito  ai
sensi dell'articolo 51, comma 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  9,9
milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023
si provvede ai sensi dell'articolo 38.