IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di
spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonche' di adottare misure per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari degli
interventi;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di realizzare la
riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti nonche'
di migliorarne le procedure di reclutamento entro il termine
stabilito dall'accordo operativo sull'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 13 e del 21 aprile 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, per la
pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della
transizione ecologica, della giustizia, dell'universita' e della
ricerca e del turismo, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, dello sviluppo economico, per le pari opportunita'
e la famiglia, della salute, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della
pianificazione di fabbisogni di personale
1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le
parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite
dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi profili professionali
individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, competenze, capacita' del personale da
assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica
della pubblica amministrazione».
2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dal presente decreto, le linee di indirizzo sono
emanate entro il 30 giugno 2022.