Art. 10 
 
Disposizioni in materia di conferimento di  incarichi  per  il  Piano
                  nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2026,  le  amministrazioni  titolari  di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  ivi
incluse le regioni e  gli  enti  locali,  in  deroga  al  divieto  di
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in  quiescenza
ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da  almeno
due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nei  limiti  delle   risorse
finanziarie gia' destinate per tale  finalita'  nei  propri  bilanci,
sulla base della legislazione vigente, fuori  dalle  ipotesi  di  cui
all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  2. Al personale di cui al comma  1  possono  essere  conferiti  gli
incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche', in presenza di particolari esigenze alle
quali non e' possibile far fronte con personale in servizio e per  il
tempo strettamente necessario  all'espletamento  delle  procedure  di
reclutamento del personale  dipendente,  l'incarico  di  responsabile
unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31. 
  3. All'articolo 1, comma 2,  primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le  amministrazioni  di  cui  al
comma 1» sono inserite  le  seguenti:  «e  i  soggetti  attuatori  di
interventi previsti dal medesimo Piano». 
  4. Al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, anche
nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  riferimento  a  procedure  da
avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle modalita' di selezione
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.