Art. 10
Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi
incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza
ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno
due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse
finanziarie gia' destinate per tale finalita' nei propri bilanci,
sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui
all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli
incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche', in presenza di particolari esigenze alle
quali non e' possibile far fronte con personale in servizio e per il
tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di
reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile
unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le amministrazioni di cui al
comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di
interventi previsti dal medesimo Piano».
4. Al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, anche
nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da
avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle modalita' di selezione
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.