Art. 11
Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di
coesione
1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a
statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi
previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con
contratto a tempo determinato personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per un
periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata
di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre
2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato
dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione, per la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1
di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di
personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva
ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 179, e' aggiunto il seguente:
«179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni
interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione
dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure
svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di
assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non
superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette
amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalita' tecnica
analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di
collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto
dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in
particolare, le modalita', anche temporali, della collaborazione,
comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della
remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto
del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno
2018.».