Art. 11 
 
Potenziamento amministrativo  delle  regioni  e  delle  politiche  di
                              coesione 
 
  1. Al solo fine di consentire l'attuazione  dei  progetti  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  le  regioni  a
statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli  interventi
previsti dai predetti progetti possono,  in  deroga  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  assumere  con
contratto  a  tempo   determinato   personale   con   qualifica   non
dirigenziale  in  possesso  di  specifiche  professionalita'  per  un
periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la  durata
di attuazione dei progetti e comunque  il  termine  del  31  dicembre
2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato
dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli  ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato nel  bilancio  di  previsione,  per  la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella  1
di cui all'Allegato 1 al presente  decreto.  Le  predette  assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di  revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di  bilancio.  La  spesa  di
personale derivante dall'applicazione del presente comma  non  rileva
ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 179, e' aggiunto il seguente: 
  «179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra  le  amministrazioni
interessate sulla base del comma 180,  e  non  impegnate  in  ragione
dell'insufficiente  numero  di  idonei  all'esito   delle   procedure
svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4,  del  decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione  della  proposta  di
assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione,  comunque  non
superiore a trenta giorni, possono essere  destinate  dalle  predette
amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai  sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, con soggetti in possesso  di  professionalita'  tecnica
analoga  a  quella  del  personale  non  reclutato.  I  contratti  di
collaborazione sono stipulati sulla base di  uno  schema  predisposto
dall'Agenzia  per  la  coesione  territoriale   che   definisce,   in
particolare, le modalita',  anche  temporali,  della  collaborazione,
comunque non superiori a trentasei mesi, e la  soglia  massima  della
remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per  il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di  cui  al  decreto
del direttore della predetta  Agenzia,  n.  107,  in  data  8  giugno
2018.».