Art. 12 
 
      Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
 
  1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma  1,  dopo  le  parole  «Il  Comitato  di
gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede,» sono  inserite
le seguenti: «dal Vicepresidente,»; 
    b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che  lo  sostituisce
in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal
Presidente. 
  4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra  le  medesime  categorie  di
soggetti di cui al  comma  1.  L'incarico  del  Vicepresidente  cessa
contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente  che  lo
ha nominato. Il Vicepresidente puo' essere confermato  per  una  sola
volta. Se dipendente statale o docente  universitario,  per  l'intera
durata dell'incarico, puo' essere collocato nella posizione di  fuori
ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
Qualora  sia  collocato  nelle  predette   posizioni,   conserva   il
trattamento  economico  in   godimento   che   e'   incrementato   da
un'indennita' di carica stabilita con decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze. Diversamente  conserva  il  trattamento  economico  in
godimento con oneri a carico dell'amministrazione di  appartenenza  e
percepisce una indennita', comprensiva di rimborsi spese, nel  limite
massimo  di  20.000  euro  annui  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e
contributivi  a  carico  dell'amministrazione,   stabilita   con   le
modalita'  di  cui  al  precedente  periodo.  Per   la   figura   del
Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno  2022  e
301.263 annui a decorrere dall'anno 2023»; 
    c) all'articolo 11: 
      1) dopo il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  autorizzata  a  reclutare,
dall'anno  2023,  con  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  con
corrispondente aumento della dotazione  organica  del  personale  non
dirigenziale, ventotto  unita'  di  personale  non  dirigenziale,  da
inquadrare  nella  categoria  A,  posizione  economica  F1,  mediante
apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono  essere
valorizzate  le  esperienze  lavorative  maturate  dai  titolari   di
contratti  stipulati  nell'ultimo  triennio  per  lo  svolgimento  di
attivita' di tutoraggio ai sensi del  comma  1-bis.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui  a  decorrere  dall'anno
2023.»; 
    d) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Scuola ha sede
in Roma. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso  la  sede
distaccata  di  Caserta  e  presso  poli  formativi  localizzati  sul
territorio nazionale.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «di  una  sede  distaccata»  sono
aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»; 
      3)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il   seguente:   «2-bis.
Dall'istituzione dei poli formativi non  derivano  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della
SNA, quest'ultima  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie gia' previste a legislazione vigente.»; 
    e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al fine di assicurare  alla  Scuola  lo  svolgimento  delle
attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  autorizzata  a  reclutare,
dall'anno 2023, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e
attraverso procedure concorsuali pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo
35-quater  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari  a  trenta  unita'  di  personale  di   categoria   A,   profilo
professionale di specialista esperto di formazione,  comunicazione  e
sistemi di gestione, posizione economica F3  e  a  trenta  unita'  di
personale  di  categoria  B,  profilo  di   assistente   specialista,
posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione
organica  del  personale  non  dirigenziale  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023. 
  2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31  dicembre  2026,  presso  la
Scuola opera un contingente di personale in  possesso  di  specifiche
competenze utili allo svolgimento delle sue attivita'  istituzionali,
assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche  comparative,  con
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 
  2-quater. Il contingente di personale di cui  al  comma  2-ter  non
puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione  economica
F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di  supporto
alla didattica e dieci unita'  per  le  attivita'  di  supporto  alla
gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in  materia
di attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  alle
procedure concorsuali  che  la  Scuola  svolge  e  alle  funzioni  di
reingegnerizzazione dei processi di lavoro. 
  2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a  tempo
determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili,  non
puo' essere superiore a trentasei mesi. 
  2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e  2-quinquies
e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno  2022  e  di  euro
1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  2-septies. Per il potenziamento e lo  sviluppo  dei  compiti  della
Scuola connessi all'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali  e  di
quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di  lavoro,  la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' aumentata di  due  unita'  dirigenziali  di  livello  non
generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,
in sede di prima  applicazione  possono  essere  conferiti  incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo  19,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
deroga ai  relativi  limiti  percentuali  vigenti  nell'ambito  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e'  autorizzata  la
spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152  a  decorrere
dall'anno 2023. 
  2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei  concorsi
pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del
personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle  risorse
derivanti  dal   contributo   finanziario   ordinario   dello   Stato
disponibile a legislazione vigente.»; 
  2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere  b),c)
ed e), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a  euro  7.754.490  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026  e  a  euro  6.545.085  annui  a
decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425  per  l'anno
2022 e euro 4.500.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2023  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro  3.254.490  per
ciascuno degli anni dal  2023  al  2026  e  euro  2.045.085  annui  a
decorrere dall'anno  2027  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365,  lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.