Art. 12
Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione
1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «Il Comitato di
gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede,» sono inserite
le seguenti: «dal Vicepresidente,»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce
in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal
Presidente.
4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra le medesime categorie di
soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa
contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo
ha nominato. Il Vicepresidente puo' essere confermato per una sola
volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera
durata dell'incarico, puo' essere collocato nella posizione di fuori
ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il
trattamento economico in godimento che e' incrementato da
un'indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in
godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e
percepisce una indennita', comprensiva di rimborsi spese, nel limite
massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e
contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le
modalita' di cui al precedente periodo. Per la figura del
Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno 2022 e
301.263 annui a decorrere dall'anno 2023»;
c) all'articolo 11:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare,
dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e con
corrispondente aumento della dotazione organica del personale non
dirigenziale, ventotto unita' di personale non dirigenziale, da
inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante
apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere
valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di
contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di
attivita' di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno
2023.»;
d) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Scuola ha sede
in Roma. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso la sede
distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul
territorio nazionale.»;
2) al comma 2, dopo le parole «di una sede distaccata» sono
aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.
Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della
SNA, quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' previste a legislazione vigente.»;
e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle
attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare,
dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e
attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari a trenta unita' di personale di categoria A, profilo
professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e
sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unita' di
personale di categoria B, profilo di assistente specialista,
posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione
organica del personale non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la
Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche
competenze utili allo svolgimento delle sue attivita' istituzionali,
assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non
puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione economica
F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di supporto
alla didattica e dieci unita' per le attivita' di supporto alla
gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle
procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di
reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non
puo' essere superiore a trentasei mesi.
2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies
e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro
1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della
Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di
quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' aumentata di due unita' dirigenziali di livello non
generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,
in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere
dall'anno 2023.
2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi
pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del
personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse
derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato
disponibile a legislazione vigente.»;
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere b),c)
ed e), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a
decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno
2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a
decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle
risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.