Art. 13 Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - 19 maggio 2020 n. 39, nonche' con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneita' al termine del secondo semestre del corso. 2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.