Art. 13 
 
Durata  e  disciplina  del  corso  di  formazione  iniziale   per   i
  consiglieri penitenziari nominati all'esito  dei  concorsi  banditi
  nell'anno 2020 
 
  1. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto  legislativo  15  febbraio  2006,  n.   63,   i   consiglieri
penitenziari nominati in esito ai  concorsi  banditi  con  decreto  5
maggio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  IV  Sezione
Speciale - 19 maggio 2020 n. 39, nonche' con decreto 28 agosto  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 74 del
22 settembre 2020, e con decreto 28  agosto  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre  2020,
svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e  sostengono
gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine
del primo semestre e quelli  per  la  formulazione  del  giudizio  di
idoneita' al termine del secondo semestre del corso. 
  2. Per i consiglieri penitenziari nominati  in  esito  ai  concorsi
indicati al comma 1, le materie e le  modalita'  di  svolgimento  del
corso di formazione  iniziale,  le  modalita'  degli  esami  previsti
durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo
dei funzionari  risultati  idonei  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro della giustizia in deroga all'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400.