Art. 14
Disposizioni in materia di Universita' e ricerca
1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento
1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi
pubblicati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, le
universita' possono procedere alla copertura di posti di ricercatore
a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui
all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005,
n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di
Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a
bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed
Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni
Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo
non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di
avvisi pubblicati dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante
le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal
presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate
all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le chiamate di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European
Research Council avvengono anche in deroga alle facolta' assunzionali
e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297,
lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di
ricerca di cui al comma 2 e' considerato merito eccezionale ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e
non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo
16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca e comunque nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, nel periodo di attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per
chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo
periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le
chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad
incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti
di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218.
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis) Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non
costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono
al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse
proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto legislativo n. 68 del 2012.»
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio
2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».