Art. 14 
 
          Disposizioni in materia di Universita' e ricerca 
 
  1. Al fine di dare attuazione alle misure di  cui  all'Investimento
1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di  avvisi
pubblicati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   le
universita' possono procedere alla copertura di posti di  ricercatore
a tempo determinato di cui all'articolo  24,  comma  3,  lettera  a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre  2005,
n. 230, riservate  a  studiosi  che  hanno  ottenuto  un  Sigillo  di
Eccellenza (Seal of Excellence)  a  seguito  della  partecipazione  a
bandi, emanati nell'ambito  dei  Programmi  quadro  Horizon  2020  ed
Horizon Europe negli anni 2022 o  precedenti,  relativi  alle  Azioni
Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo
non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a  seguito  di
avvisi pubblicati dal Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,
possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante
le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo
4 giugno 2003, n.  127.  Alla  copertura  degli  oneri  previsti  dal
presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse  assegnate
all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le chiamate di  cui
all'articolo 1, comma  9,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,
relative  ai  vincitori  dei  programmi  di  ricerca  dello  European
Research Council avvengono anche in deroga alle facolta' assunzionali
e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297,
lettera c), della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  assegnate  alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537. 
  3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei  programmi  di
ricerca di cui al comma 2 e' considerato merito eccezionale ai  sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,  e
non richiede la valutazione di cui al comma 3 del  medesimo  articolo
16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati  dal
Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  comunque  nei  limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, nel periodo  di  attuazione
del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  possono  assumere  per
chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo
periodo, anche in deroga ai  limiti  quantitativi  dell'articolo  16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
  4. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite misure operative  specifiche  per  le
chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo  finalizzate  ad
incentivare l'accoglimento  dei  ricercatori  presso  le  universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti
di  istruzione  universitaria  a  ordinamento  speciale  e  gli  enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n. 218. 
  5. All'articolo 12 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis)  Le  risorse  di  cui  al  comma  1,  terzo  periodo,   non
costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non  concorrono
al computo della percentuale a  carico  delle  regioni,  con  risorse
proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto legislativo n. 68 del 2012.» 
  6. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  14  gennaio
2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».