Art. 15
Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL
1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete
dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti
i seguenti:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL
vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e'
incrementata di un numero complessivo di 43 unita' di personale, di
cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di
livello dirigenziale non generale e 40 unita' appartenenti alla terza
area funzionale, fascia economica F1. L'ANPAL e' autorizzata, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e in deroga a quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo
periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale e'
assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero
l'utilizzo di graduatorie esistenti.
4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al
comma 4-bis e' autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per
l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno
2023. E', altresi', autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad
euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali
pubbliche.
4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del
bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate
accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.».