Art. 15 Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL 1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e' incrementata di un numero complessivo di 43 unita' di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unita' appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1. L'ANPAL e' autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale e' assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti. 4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al comma 4-bis e' autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. E', altresi', autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche. 4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.».