Art. 2
Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di
assunzione nelle pubbliche amministrazioni
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo
35-bis e' inserito il seguente:
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1. L'assunzione a
tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche
centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorita'
amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici
orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante
registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56,di seguito "Portale",
disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, che ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il
proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalita'
anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC
a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa
alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa
all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito
telefonico. La registrazione al Portale e' gratuita e puo' essere
realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di
cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il
consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le
modalita' di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non
contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti
richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di
concorso.
3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le
modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle
amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione dei
bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con
protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna
amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificita' dei
rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della
legge 4 novembre 2010, n. 183.
4. Il Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive
selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni
ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto
del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa
in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale
pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto
dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce
l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da
parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza
la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri
utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. Il Portale unico del reclutamento di cui al comma 1, e'
operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, puo'
essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui
all'articolo 1, comma 2, e dalle autorita' amministrative
indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni
utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo
determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113.
3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla
data di pubblicazione del bando.
4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al
comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte
dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di accesso agli
atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul
medesimo Portale.
5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 19 giugno 2019, n. 56.».
6. All'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i
commi 8 e 9 sono abrogati.
7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalita'
previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei
principi della parita' di genere, attraverso il Portale di cui al
comma 1. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di
elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di
comprovata professionalita' e competenza. Gli elenchi sono formati
dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure
concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e
imparzialita' dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alla procedura di nomina delle
sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalita' di cui
al presente comma, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi
all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle
procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e'
abrogato.