Art. 2 
 
Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le  procedure  di
             assunzione nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
35-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1. L'assunzione  a
tempo determinato e  indeterminato  nelle  amministrazioni  pubbliche
centrali  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  e   nelle   autorita'
amministrative  indipendenti,  avviene  mediante  concorsi   pubblici
orientati alla massima partecipazione ai  quali  si  accede  mediante
registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56,di  seguito  "Portale",
disponibile    all'indirizzo    www.InPA.gov.it,    sviluppato    dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, che ne cura la gestione. 
  2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il
proprio  curriculum  vitae,  completo   di   tutte   le   generalita'
anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC
a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa
alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa  quella  relativa
all'eventuale assunzione  in  servizio,  unitamente  ad  un  recapito
telefonico. La registrazione al Portale e'  gratuita  e  puo'  essere
realizzata esclusivamente mediante i sistemi  di  identificazione  di
cui  all'articolo  64,  commi  2-quater  e  2-nonies,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta  il
consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con  le
modalita' di cui al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni  che  non
contengono tutte le  indicazioni  circa  il  possesso  dei  requisiti
richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai  bandi  di
concorso. 
  3. Le informazioni  necessarie  per  l'iscrizione  al  Portale,  le
modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello  stesso  da  parte  delle
amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione  dei
bandi di  concorso  sono  definite  entro  il  31  ottobre  2022  con
protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna
amministrazione. Per i  reclutamenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 3, i protocolli tengono  conto  delle  specificita'  dei
rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo  19  della
legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  4. Il Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le  rispettive
selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di  Regioni
ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022,  con  decreto
del Ministro della pubblica amministrazione, adottato  previa  intesa
in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
  5. I bandi per il reclutamento e per  la  mobilita'  del  personale
pubblico sono pubblicati sul Portale secondo  lo  schema  predisposto
dal Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il  Portale  garantisce
l'acquisizione della documentazione  relativa  a  tali  procedure  da
parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto  e  organizza
la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo  parametri
utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. 
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  2. Il Portale  unico  del  reclutamento  di  cui  al  comma  1,  e'
operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, puo'
essere utilizzato dalle amministrazioni  pubbliche  centrali  di  cui
all'articolo  1,  comma   2,   e   dalle   autorita'   amministrative
indipendenti.  Dal  1°  novembre  2022  le  medesime  amministrazioni
utilizzano il Portale per tutte le procedure di  assunzione  a  tempo
determinato   e   indeterminato.   Resta   fermo   quanto    previsto
dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113. 
  3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  alla
data di pubblicazione del bando. 
  4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul  Portale  di  cui  al
comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo  3,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
33,  si  intendono   assolti   mediante   pubblicazione,   da   parte
dell'amministrazione cui e' indirizzata  l'istanza  di  accesso  agli
atti o di accesso civico generalizzato, di  un  apposito  avviso  sul
medesimo Portale. 
  5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole:  «avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3,  comma  7,  della
legge 19 giugno 2019, n. 56.». 
  6. All'articolo 247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
commi 8 e 9 sono abrogati. 
  7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle  commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  svolti  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto  dei
principi della parita' di genere, attraverso il  Portale  di  cui  al
comma 1. Fino alla predetta  data,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   anche
avvalendosi  della  Commissione  per  l'attuazione  del  progetto  di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina  i
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e delle procedure selettive di  cui  dell'articolo  35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di
elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di
comprovata professionalita' e competenza. Gli  elenchi  sono  formati
dalle   amministrazioni   destinatarie   delle   predette   procedure
concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e
imparzialita' dell'azione amministrativa. Le disposizioni di  cui  al
presente comma si applicano anche  alla  procedura  di  nomina  delle
sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalita' di cui
al presente comma, i termini di cui all'articolo 53,  comma  10,  del
decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    relativi
all'autorizzazione  a  rivestire  l'incarico  di  commissario   nelle
procedure   concorsuali   di   cui   al   presente   articolo,   sono
rideterminati,  rispettivamente,  in   dieci   e   quindici   giorni.
L'articolo 3, comma  15,  della  legge  19  giugno  2019,  n.  56  e'
abrogato.