Art. 3 
 
Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche
                           amministrazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione  del  personale  non
dirigenziale). - 1. I concorsi per  l'assunzione  del  personale  non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
ivi inclusi quelli indetti dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono: 
    a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a  contenuto
teorico-pratico, e di una prova  orale,  comprendente  l'accertamento
della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le  prove  di  esame
sono finalizzate ad accertare il possesso  delle  competenze,  intese
come  insieme  delle  conoscenze  e  delle   capacita'   tecniche   o
manageriali, che devono essere specificate nel bando  e  definite  in
maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto.
Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
e correzione  devono  contemperare  l'ampiezza  e  profondita'  della
valutazione delle competenze definite nel  bando  con  l'esigenza  di
assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati
ai principi espressi nel comma 2; 
    b)  l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   digitali   e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
    c) che le prove di esame possano essere  precedute  da  forme  di
preselezione  con  test  predisposti  anche  da  imprese  e  soggetti
specializzati in selezione di personale,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili   a   legislazione   vigente,   e   possono    riguardare
l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui
alla lettera a, indicate nel bando; 
    d) che i contenuti di ciascuna  prova  siano  disciplinati  dalle
singole  amministrazioni   responsabili   dello   svolgimento   delle
procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia
selettiva  piu'  conferente  con  la  tipologia  dei  posti  messi  a
concorso, prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
oltre  alle  competenze,  siano  valutate  le  esperienze  lavorative
pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere
che nella predisposizione delle prove le commissioni siano  integrate
da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,  in  sede  di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase  di  valutazione
dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla
natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali; 
    f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i
titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a  un
terzo, alla formazione del punteggio finale. 
  2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si  svolgono  con
modalita'  che   ne   garantiscano   l'imparzialita',   l'efficienza,
l'efficacia  e  la  celerita'   di   espletamento,   che   assicurino
l'integrita' delle prove, la  sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle
comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di  sistemi  digitali  diretti
anche a realizzare forme di preselezione ed a  selezioni  decentrate,
anche non contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni
non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza
e l'omogeneita' delle prove somministrate in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
  3.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi   possono   essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari  a  quello  delle  commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente.  La  commissione  definisce  in   una   seduta   plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per  tutte  le  sottocommissioni.  Tali  procedure   e   criteri   di
valutazione sono pubblicati nel  sito  internet  dell'amministrazione
procedente contestualmente alla  graduatoria  finale.  All'attuazione
del presente comma le amministrazioni  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente.». 
  2. All'articolo 10,  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  77,  i
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati. 
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  le
parole «all'articolo 10 del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.76,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
  4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  alla
data di pubblicazione del bando. 
  5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione
delle  medesime   disposizioni,   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione,  acquisite  le  proposte  della   Scuola   nazionale
dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  adotta  specifiche
linee guida.». 
  6. Con decreto del Presidente  della  Repubblica  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31
dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  nel
rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti
criteri: 
    a)  raccolta  organica  delle  disposizioni   regolamentari   che
disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa  alla  nuova
disciplina di livello primario; 
    b) semplificazione e coordinamento, sotto il  profilo  formale  e
sostanziale,  del  testo  delle  disposizioni  vigenti,   assicurando
l'unicita', la contestualita', la  completezza,  la  chiarezza  e  la
semplicita' della disciplina; 
    c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle
previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020,  n.  77,  dal  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  e
di ogni altra disposizione incompatibile con  quelle  introdotte  dal
presente decreto. 
  7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n.  87,  il  Ministro  della  salute,  su  proposta  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,   puo'   aggiornare   i
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni  di
sicurezza.