Art. 3
Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche
amministrazioni
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo
35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, e' inserito
il seguente:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non
dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non
dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto
teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento
della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame
sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese
come insieme delle conoscenze e delle capacita' tecniche o
manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in
maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto.
Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e profondita' della
valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di
assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati
ai principi espressi nel comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di
preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti
specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare
l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui
alla lettera a, indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle
singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia
selettiva piu' conferente con la tipologia dei posti messi a
concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative
pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere
che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate
da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione
dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla
natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i
titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un
terzo, alla formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con
modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza,
l'efficacia e la celerita' di espletamento, che assicurino
l'integrita' delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti
anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate,
anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni
non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza
e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di
componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un
segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un
presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di
valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione
del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 77, i
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le
parole «all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla
data di pubblicazione del bando.
5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione
delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica
amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale
dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche
linee guida.».
6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31
dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel
rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti
criteri:
a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che
disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova
disciplina di livello primario;
b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando
l'unicita', la contestualita', la completezza, la chiarezza e la
semplicita' della disciplina;
c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle
previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e
di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal
presente decreto.
7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, puo' aggiornare i
protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di
sicurezza.