Art. 5 
 
    Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere 
 
  1. Al fine  di  dare  effettiva  applicazione  al  principio  della
parita' di genere nell'organizzazione  e  gestione  del  rapporto  di
lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157,  comma
4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  ed  in
coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale
per la parita' di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi
specifici ovvero evitino o compensino  svantaggi  nelle  carriere  al
genere meno rappresentato.  I  criteri  di  discriminazione  positiva
devono essere proporzionati allo scopo da perseguire  ed  adottati  a
parita' di qualifica da ricoprire e  di  punteggio  conseguito  nelle
prove concorsuali. A  tal  fine,  entro  il  30  settembre  2022,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  di  concerto   con   il   Dipartimento   delle   pari
opportunita', adotta specifiche linee guida.