Art. 6
Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale
1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1,
e' soppresso;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma
1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le
amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una
apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui
all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle
predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi
posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal
proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorita'
amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70,
comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel
limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi
obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a quelli
relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati,
istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai
comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni
di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».
2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del
31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla
predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano gia' attivato
procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
3. Al fine di non pregiudicarne la funzionalita', le
amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre
2022, a favore del personale di cui al comma 2, gia' in servizio a
tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorita' e i
soggetti, di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio
sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022
si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per
cento delle vigenti facolta' assunzionali e nell'ambito della
dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della
anzianita' maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito
e della idoneita' alla specifica posizione da ricoprire. Non e'
richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le parole «per gli estranei e per gli appartenenti a
categorie sottratte alla contrattazione collettiva» sono sostituite
dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di
polizia».
5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui al proprio
personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l'Unione
europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie
europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le
indennita' di soggiorno, comunque denominate, previste dalla
disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto
personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti
nazionali distaccati, una indennita' forfettaria e omnicomprensiva,
non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di
entita' non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le
medesime posizioni. A tal fine e' autorizzata sullo stato di
previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione
internazionale la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di
1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il
limite di spesa per l'erogazione della indennita' di cui al presente
comma.».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno
2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
7. Al fine di potenziare la capacita' delle amministrazioni
attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono
essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza
italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il
conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma e'
consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facolta'
assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza
nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata
comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.
8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 30 giugno 2022».