Art. 7
Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 6-bis le parole «entro il 30 aprile 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni,
per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al
presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.»;
b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e» sono
soppresse;
c) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto
2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre
2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere
sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1
"Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1
pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro
al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di
ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalita' e i
criteri gia' definiti con il medesimo decreto di cui al comma 1 e,
quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attivita' per il
coordinamento e il rafforzamento delle attivita' operative di
governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la
realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un
Portale di progetto e di una Unita' centrale, che cessa entro il 31
dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai
sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attivita' dei pool
territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei
risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati
a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di
interventi di semplificazione, nonche' al supporto ai lavori del
Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare
dell'intervento e' il Dipartimento della funzione pubblica quale
Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1
della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni
inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla
rendicontazione, monitoraggio e controllo.».
2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021 n. 233, dopo le parole «A tale fine i comuni
interessati comunicano» sono inserite le seguenti: «, entro il 30
luglio 2022,».