Art. 7 
 
Ulteriori  misure  urgenti  abilitanti  per  l'attuazione  del  Piano
                  nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) al comma 6-bis le parole «entro  il  30  aprile  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni,
per quanto riguarda le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi  di  cui  al
presente articolo e ai contenuti  del  Piano  tipo  definiti  con  il
decreto di cui al comma 6.»; 
    b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 9, dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro della  pubblica  amministrazione  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie,  adottato  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto
2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  229  del  24  settembre
2021, residue e non impegnate pari  a  48.100.000,00  euro  a  valere
sulle  risorse  complessive  destinate  dal  Sub-investimento   2.2.1
"Assistenza tecnica a livello centrale e locale"  della  misura  M1C1
pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro
al  conferimento,  da  parte  delle  amministrazioni  attuatrici,  di
ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalita' e i
criteri gia' definiti con il medesimo decreto di cui al  comma  1  e,
quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attivita'  per  il
coordinamento  e  il  rafforzamento  delle  attivita'  operative   di
governance del progetto di cui  al  medesimo  comma  1,  mediante  la
realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di  un
Portale di progetto e di una Unita' centrale, che cessa entro  il  31
dicembre 2026, composta da professionisti  ed  esperti  reclutati  ai
sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attivita'  dei  pool
territoriali,  alla  misurazione  dei  tempi  e  alla  verifica   dei
risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati
a livello regionale e  nazionale,  all'elaborazione  di  proposte  di
interventi di semplificazione, nonche'  al  supporto  ai  lavori  del
Tavolo di coordinamento istituito  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione  titolare
dell'intervento e' il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  quale
Amministrazione  centrale  responsabile  del  sub-investimento  2.2.1
della misura M1C1;  resta  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni
inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle  riferite  alla
rendicontazione, monitoraggio e controllo.». 
  2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre  2021  n.  233,  dopo  le  parole  «A  tale  fine  i  comuni
interessati comunicano» sono inserite le seguenti:  «,  entro  il  30
luglio 2022,».