Art. 8 Disposizioni per FormezPA 1. Al fine di ottimizzare e rendere piu' efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime. 2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresi', qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.