Art. 9 
 
Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia,  proroga
  assunzioni  presso  il  Ministero  della  transizione  ecologica  e
  attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 
 
  1. All'articolo 11, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo  le  parole  «a  tempo  determinato»,  sono
aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,». 
  2.  Il  termine  per  l'assunzione  di   trecentocinquanta   unita'
appartenenti  all'area   III   posizione   economica   F1,   previste
all'articolo 1, comma 317, della  legge  30  dicembre  2018  n.  145,
relativo al triennio 2019-2021, e' differito al triennio 2021-2023. 
  3. Al fine di garantire l'attuazione della  delega  legislativa  di
cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del  Consiglio
dei ministri e' autorizzata  ad  incrementare  la  propria  dotazione
organica di una posizione dirigenziale  di  prima  fascia  e  di  due
posizioni dirigenziali di seconda  fascia  e  a  indire  una  o  piu'
procedure per il  reclutamento  di  personale  non  dirigenziale,  da
destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone
con  disabilita',  nell'ambito  delle  facolta'   assunzionali   gia'
autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure  di
cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125. 
  4. Alla legge 22 dicembre 2021, n.  227,  l'articolo  1,  comma  5,
lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo  3,  comma
2, sono abrogati. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per
l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede,  quanto  a  333.102   euro   per   l'anno   2022   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze  indifferibili  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190
e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno  2023,  mediante
utilizzo di parte delle risorse rivenienti  dalle  abrogazioni  delle
disposizioni di cui al comma 4.