Art. 2 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Qualora il numero delle domande presentate per il singolo ambito
tecnico-scientifico previsto dal bando superi di almeno  dieci  volte
il numero complessivo dei posti messi  a  concorso  per  il  medesimo
ambito, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con
decreto del Capo  del  Dipartimento,  al  superamento  di  una  prova
preselettiva. 
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta   multipla   finalizzati   ad   accertare    le    capacita'
logico-deduttive e  analitiche  e  la  conoscenza  delle  materie  di
seguito specificate distintamente per  ciascun  ambito  professionale
tecnico-scientifico: 
    a)  ambito  bio-chimico:  elementi  di  chimica  ed  elementi  di
biologia; 
    b) ambito energetico: elementi di fisica ed elementi di chimica; 
    c) ambito costruzioni e impianti: elementi di matematica (algebra
e geometria) ed elementi di fisica. 
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  4. La correzione  degli  elaborati  puo'  essere  effettuata  anche
mediante procedure automatizzate. 
  5. E' ammesso a sostenere le prove di esame, per il singolo  ambito
professionale tecnico-scientifico, un  numero  di  candidati  pari  a
dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che  la
votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo'
essere inferiore a 6/10 (sei/decimi)  o  frazione  equivalente.  Sono
ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
  6. Per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto  dal  bando,  le
commissioni esaminatrici di  cui  all'articolo  7  redigono,  secondo
l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un  distinto  elenco
dei candidati che  hanno  superato  la  prova  preselettiva.  Ciascun
elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   della
pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale  www.vigilfuoco.it,
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Si  riporta  il  comma  2-bis  dell'articolo  7,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487: 
                «2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
          forme  di  preselezione  predisposte   anche   da   aziende
          specializzate in selezione di  personale.  I  contenuti  di
          ciascuna   prova   sono    disciplinati    dalle    singole
          amministrazioni le quali possono  prevedere  che  le  prove
          stesse siano predisposte  anche  sulla  base  di  programmi
          elaborati da esperti in selezione.»