Art. 3 Prove di esame del concorso pubblico 1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte sono svolte, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3. 2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, ed afferenti al gruppo A. 3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo B. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico, anche sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti: a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).