Art. 3 
 
                Prove di esame del concorso pubblico 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da  una
prova orale. Le due prove scritte sono  svolte,  senza  l'ausilio  di
strumenti informatici,  nelle  materie  rispettivamente  indicate  ai
commi 2 e 3. 
  2. La prima prova scritta consiste nella stesura  di  un  elaborato
oppure  nella   risposta   sintetica   a   quesiti   sulle   materie,
differenziate e specificate per  ciascun  ambito  tecnico-scientifico
previsto nel bando, nell'allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto, ed afferenti al gruppo A. 
  3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un  elaborato
oppure  nella   risposta   sintetica   a   quesiti   sulle   materie,
differenziate e specificate per  ciascun  ambito  tecnico-scientifico
previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo B. 
  4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in
ciascuna  prova  scritta  una  votazione  non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  5. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  oggetto  delle
prove scritte di cui ai commi 2 e 3, differenziate in funzione  dello
specifico ambito tecnico-scientifico, anche  sulle  seguenti  materie
comuni a tutti gli ambiti: 
    a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    b)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del  personale  del  Corpo
nazionale. 
  6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle  indicate  nel  bando  di  concorso,  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  7. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).