Art. 10 
 
                   Disposizioni in materia di VIA 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2-bis,  nono  periodo,  le  parole  «con
diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti:  «senza  diritto  di
voto»; 
    b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di  cui
all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo  8,
comma 2-bis, nonche' la competente Direzione generale  del  Ministero
della cultura avviano la propria attivita' istruttoria e, qualora  la
documentazione  risulti  incompleta,  richiedono  al  proponente   la
documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio  per  la
presentazione non superiore a trenta giorni.»; 
    c) all'articolo 25, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi
del secondo periodo non contiene  prescrizioni  diverse  e  ulteriori
rispetto  a  quelle  gia'   previste   nel   provvedimento   di   VIA
originario.»; 
    d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) e' soppresso.