Art. 10 Disposizioni in materia di VIA 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»; b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, nonche' la competente Direzione generale del Ministero della cultura avviano la propria attivita' istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.»; c) all'articolo 25, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di VIA originario.»; d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) e' soppresso.