Art. 11 
 
Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento  asset
                              esistenti 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,
dopo il comma 4-sexiesdecies e' inserito il seguente: 
    «4-septiesdecies.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  che
comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio  di  linee
esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti  in
corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili,
si applicano i regimi di semplificazione di cui  al  presente  comma.
Gli interventi su  linee  aeree  esistenti  realizzati  sul  medesimo
tracciato ovvero che se ne discostano per  un  massimo  di  60  metri
lineari e che non comportano una variazione  dell'altezza  utile  dei
sostegni superiore al  30  per  cento  rispetto  all'esistente,  sono
realizzati mediante denuncia di inizio  attivita'  di  cui  al  comma
4-sexies.  Nel  caso  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti,  gli
interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il  margine
della strada impegnata o entro i 5 metri dal  margine  esterno  della
trincea di posa. Qualora,  per  gli  interventi  volti  a  consentire
l'esercizio  in  corrente   continua,   si   rendano   necessari   la
realizzazione  di  nuove   stazioni   elettriche,   l'adeguamento   o
l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime  di  cui  al  comma
4-sexies e' applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i
medesimi siano localizzati in aree o  siti  industriali  dismessi,  o
parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come  idonee  ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente  comma
avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia  di  campi
elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente,  in  caso  di
mantenimento della tecnologia  di  corrente  alternata,  nonche'  nel
rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di
corrente continua nel caso di modifica tecnologica.».