Art. 12 
 
Disposizioni in materia  di  autorizzazione  unica  ambientale  degli
         impianti di produzione di energia da fonti fossili 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonche'  assimilandoli
alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema  elettrico»  sono
soppresse; 
    b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
      «3. Tenuto conto della finalita' di cui  al  comma  1  e  della
situazione  di  eccezionalita'  che  giustifica  la   massimizzazione
dell'impiego degli impianti di  cui  al  comma  2,  i  gestori  degli
impianti medesimi comunicano  all'autorita'  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di  cui  al  Titolo  III-bis
della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un  periodo  di
sei mesi dalla notifica di cui al  comma  3-bis.  Alla  scadenza  del
termine  di  sei  mesi,  qualora  la  situazione  di   eccezionalita'
permanga, i gestori  comunicano  all'autorita'  competente  le  nuove
deroghe  necessarie  alle  condizioni  autorizzative,  indicando   il
periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore  a
sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi  del  comma  3-bis.
Con la medesima comunicazione di cui al primo e  secondo  periodo,  i
gestori indicano  le  motivazioni  tecniche  che  rendono  necessaria
l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative  temporanee.
I valori limite in deroga non possono  in  ogni  caso  eccedere,  per
ciascun impianto, i  riferimenti  derivanti  dai  piani  di  qualita'
dell'ambiente e dalla  normativa  unionale,  nonche'  i  valori  meno
stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle  BAT  di  cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. 
      3-bis. Le autorita' competenti al rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al  comma  3
al Ministero  della  transizione  ecologica  e  predispongono  idonee
misure di controllo nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152  del  2006,  adeguando,  ove
necessario,  il  piano  di   monitoraggio   e   controllo   contenuto
nell'autorizzazione  integrata   ambientale.   Il   Ministero   della
transizione  ecologica  notifica  le  predette   comunicazioni   alla
Commissione  europea,  al   fine   di   consentire   la   valutazione
dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore dell'impianto
interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni
vigenti per il periodo di cui  al  comma  3.  L'autorita'  competente
assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3  e
agli esiti dei relativi controlli.».