Art. 13 
 
Gestione dei rifiuti a Roma e altre  misure  per  il  Giubileo  della
                    Chiesa cattolica per il 2025 
 
  1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo  1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  limitatamente  al
periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di  Roma
Capitale, tenuto anche conto di quanto  disposto  dall'articolo  114,
terzo comma, della Costituzione,  esercita  le  competenze  assegnate
alle  regioni  ai  sensi  degli  articoli  196  e  208  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare: 
    a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti  di  Roma
Capitale, nel rispetto  dei  criteri  di  cui  all'articolo  199  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  degli  indirizzi  del
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di  cui  all'articolo
198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; 
    c) elabora  e  approva  il  piano  per  la  bonifica  delle  aree
inquinate; 
    d) approva i progetti  di  nuovi  impianti  per  la  gestione  di
rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti
e autorizza le modifiche degli impianti  esistenti,  fatte  salve  le
competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e  195,  comma
1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    e)  autorizza  l'esercizio  delle  operazioni  di  smaltimento  e
recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006. 
  2. Ai fini  dell'esercizio  dei  compiti  di  cui  al  comma  1  il
Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a mezzo di
ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea.
Le   ordinanze   adottate   dal   Commissario   straordinario    sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. La  regione  Lazio  si  esprime  entro  il
termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale  termine  si
procede anche in mancanza della pronuncia. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa
con il Commissario straordinario e la regione Lazio,  possono  essere
nominati uno o piu' subcommissari. Il  Commissario  straordinario  si
avvale di una struttura commissariale anche sulla  base  di  apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente
nominati non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  4. Per le condotte poste in essere ai sensi del  presente  articolo
l'azione di responsabilita' di cui  all'articolo  1  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in  cui  la  produzione  del
danno conseguente  alla  condotta  del  soggetto  agente  e'  da  lui
dolosamente voluta. La limitazione di  responsabilita'  prevista  dal
primo periodo non si applica per i danni  cagionati  da  omissione  o
inerzia del soggetto agente. 
  5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per  ogni  intervento
il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale,  il
soggetto attuatore e la percentuale  dell'importo  complessivo  lordo
dei lavori che in sede  di  redazione  o  rielaborazione  del  quadro
economico di ogni singolo intervento deve  essere  riconosciuta  alla
societa' "Giubileo 2025" di cui al comma  427.  L'ammontare  di  tale
percentuale e' determinato in  ragione  della  complessita'  e  delle
tipologie di servizi affidati alla societa'  "Giubileo  2025"  e  non
puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo  complessivo  lordo
dei  lavori  ovvero  alla  percentuale   prevista   dalla   normativa
applicabile tenuto conto delle risorse  utilizzate  a  copertura  dei
suddetti interventi.».