Art. 14 
 
Modifiche alla disciplina in materia di  incentivi  per  l'efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
                          veicoli elettrici 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  119,  comma  8-bis,  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: «Per gli  interventi  effettuati  su  unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31  dicembre  2022,  a  condizione  che  alla  data  del  30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per
cento dell'intervento complessivo, nel  cui  computo  possono  essere
compresi  anche  i  lavori  non  agevolati  ai  sensi  del   presente
articolo.»; 
    b) all'articolo 121, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole  «alle  banche  in  relazione  ai
crediti per i quali e' esaurito il numero  delle  possibili  cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente  a
favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la
cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui
all'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza
facolta' di ulteriore cessione»; 
      2) alla lettera b), le parole: «alle banche,  in  relazione  ai
crediti per i quali e' esaurito il numero  delle  possibili  cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente  a
favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la
cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui
all'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza
facolta' di ulteriore cessione». 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  1,2
milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per  l'anno
2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.