Art. 2 Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale 1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 12 per cento e' rideterminato nella misura del 15 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.