Art. 2 
 
Incremento  dei  crediti  d'imposta  in  favore  delle  imprese   per
l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale 
 
  1. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  25  per
cento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  valutati  in  59,45
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
  2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.   17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21
del 2022, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura
del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  valutati
in 235,24 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58. 
  3. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21  del  2022,
nella misura del 12 per cento e' rideterminato nella  misura  del  15
per cento. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in
215,89 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58.