Art. 3 
 
             Credito d'imposta per gli autotrasportatori 
 
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come  carburante,  alle
imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  accise  approvato  con
decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e'  riconosciuto  un
contributo straordinario, sotto forma di credito  di  imposta,  nella
misura del 28 per cento della spesa  sostenuta  nel  primo  trimestre
dell'anno 2022 per l'acquisto  del  gasolio  impiegato  dai  medesimi
soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati  per
l'esercizio delle  predette  attivita',  al  netto  dell'imposta  sul
valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  euro
496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
  5. L'articolo  17  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21  e'
abrogato. 
  6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.