Art. 4 
 
Estensione  al  primo  trimestre  dell'anno   2022   del   contributo
  straordinario, sotto forma di credito d'imposta,  in  favore  delle
  imprese a forte consumo di gas naturale 
 
  1.  Al  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo  l'articolo  15
e' inserito il seguente: 
    «Art. 15.1 (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per
il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo
di gas naturale di  cui  al  comma  2  e'  riconosciuto,  a  parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti  per  l'acquisto  del  gas
naturale, un contributo straordinario,  sotto  forma  di  credito  di
imposta, pari al 10 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto
del medesimo gas, consumato  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita all'ultimo trimestre 2021, dei  prezzi  di  riferimento  del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei  mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. 
    2. Ai fini del presente articolo e' impresa a  forte  consumo  di
gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui  all'allegato
1 al decreto del Ministro della  transizione  ecologica  21  dicembre
2021, n. 541, della cui adozione e' stata  data  comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022
e ha  consumato,  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore  al  25
per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo  3,  comma
1, del medesimo  decreto,  al  netto  dei  consumi  di  gas  naturale
impiegato in usi termoelettrici. 
    3. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
    4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile,  solo  per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo.  Il  visto  di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dal comma 3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,
del decreto-legge n. 34 del 2020. 
    5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  427,10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.