Art. 6 
 
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per  gli  impianti
            di produzione di energia da fonti rinnovabili 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20: 
      1) al comma 4: 
        1.1) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»; 
        1.2) al  secondo  periodo,  le  parole  «di  cui  al  periodo
precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al   primo
periodo»; 
      2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente: 
        «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere  a),  b),
c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono  ricomprese  nel  perimetro
dei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni
sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della  presente
lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata  considerando  una
distanza  dal  perimetro  di  beni  sottoposti  a  tutela  di   sette
chilometri per gli  impianti  eolici  e  di  un  chilometro  per  gli
impianti fotovoltaici. Resta ferma  l'applicazione  dell'articolo  30
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»; 
    b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica  anche,  ove
ricadenti  su  aree  idonee,  alle   infrastrutture   elettriche   di
connessione  degli  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti
rinnovabili  e  a  quelle  necessarie  per  lo  sviluppo  della  rete
elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente  funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.». 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della
cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione
dei progetti di impianti di energia da fonti  rinnovabili,  idonei  a
facilitare  la  conclusione  dei  procedimenti,  assicurando  che  la
motivazione  delle  eventuali  valutazioni  negative   dia   adeguata
evidenza della  sussistenza  di  stringenti,  comprovate  e  puntuali
esigenze di tutela degli interessi  culturali  o  paesaggistici,  nel
rispetto  della  specificita'  delle  caratteristiche   dei   diversi
territori.