Art. 9 
 
    Disposizioni in materia di comunita' energetiche rinnovabili 
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa
e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e  c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199  e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del  medesimo  decreto
legislativo anche per la quota di energia  condivisa  da  impianti  e
utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica.». 
  2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della  resilienza  energetica  nazionale,  le  Autorita'  di  sistema
portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo
6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  costituire  una  o
piu' comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31  del
decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  in  coerenza  con  il
documento  di  pianificazione  energetica   e   ambientale   di   cui
all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi
previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021  si  applicano  agli
impianti da  fonti  rinnovabili  inseriti  in  comunita'  energetiche
rinnovabili costituite dalle Autorita' di sistema portuale, ai  sensi
del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.