Art. 3
Modalita' e termini della comunicazione, variazione e conferma dei
dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva
1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalita'
giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui e'
attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone
giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese
della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le
informazioni relativi alla titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi
dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la
loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro
delle imprese.
2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica
all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio
territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla
titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5,
del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione
nella sezione speciale del registro delle imprese.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni
dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva
entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a
variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma
dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della
prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione
o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica
possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del
bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale
ricevuta.
4. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva sono resi
mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
5. Per tutte le comunicazioni previste dal presente articolo, e'
utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con
decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19
novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3
dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato elettronico della
comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli
articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il decreto
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' adottato ed
entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e in ogni caso successivamente alla predisposizione
del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, all'entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, e
all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 5, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta
l'operativita' del sistema di comunicazione dei dati e delle
informazioni sulla titolarita' effettiva. Le comunicazioni dei dati e
delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di
cui al presente comma.
7. Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone
giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma
6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta
giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti
giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data,
provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni
dalla loro costituzione.
8. I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le comunicazioni ivi
disciplinate sono perentori.
9. Tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo sono
effettuati con l'ausilio di idoneo sistema informatico predisposto
dal gestore.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.»
- Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 18, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile):
«Art. 11 (Procedimento di iscrizione su domanda). -
1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle
imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera
di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha
sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione,
redatta secondo il modello approvato con decreto del
Ministro.
2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con
rappresentanza stabile e delle relative modifiche e' unica
ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1
e 2, del codice civile. Essa puo' essere presentata
all'ufficio del luogo ove e' la sede principale
dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria
dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata
comunicazione della domanda all'altro ufficio.
3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti
e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
4. L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con
sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura
privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi
e' depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato
in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice
civile.
5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art.
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono comunicati, per
iscritto, al richiedente al momento della presentazione
della domanda.
6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio
accerta:
a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarita' della compilazione del modello di
domanda;
c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale
si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge
prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla
legge per l'iscrizione.
7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla
legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1,
lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque
entro il termine di dieci giorni dalla data di
protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla
meta' se la domanda e' presentata su supporti informatici.
L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria
dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione
del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di
domanda.
9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel
registro devono altresi' indicare il nome del responsabile
dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora
dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove
esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro
delle societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero
di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli
effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale
di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento
della presentazione della domanda di iscrizione, ove
riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice
fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f),
del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi,
in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo
genera.
10. In caso di trasferimento della proprieta' o del
godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione
e' presentata dal notaio al registro delle imprese nel
quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in
cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a
registrazione, al registro delle imprese nel quale e'
iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve
indicare nella domanda anche i dati di identificazione
dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non
imprenditore, possa essere individuata attraverso la
consultazione del registro.
11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il
richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad
integrare la documentazione assegnando un congruo termine,
trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta
l'iscrizione.
12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e'
comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua
adozione, con lettera raccomandata.
13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso
o il decreto del giudice del registro non gravato di
ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal
cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla
scadenza del termine per il ricorso ed e' iscritto entro
due giorni dalla comunicazione.
14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art.
24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con
modalita' da stabilire, di concerto tra il Ministero di
grazia e giustizia e il Ministero dell'industria,
acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione
della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali
impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro
delle imprese.»
«Art. 14 (Procedimento di deposito). - 1. Per il
deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente
presenta all'ufficio della camera di commercio della
provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda
redatta secondo il modello approvato con decreto del
Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.
2. Il numero e la data del protocollo, nonche' i dati
previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ,
sono comunicati per iscritto al richiedente al momento
della presentazione della domanda.
3.
4.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile,
il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di
iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo
e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua
redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono
eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il
procedimento di iscrizione e di deposito.
6. L'ufficio accerta:
a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda,
se la stessa non e' gia' autenticata nei modi di legge;
b) la regolarita' della compilazione del modello di
domanda;
c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il
deposito, all'atto per il quale il deposito e' prescritto
dalla legge;
d) la presentazione degli altri documenti richiesti
dalla legge.
7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni
di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e
procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione
dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonche' alla
memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle
imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto
deposito.
8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile
se il bilancio e' spedito per posta, l'avviso di
ricevimento della raccomandata costituisce prova
dell'avvenuta presentazione.
9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi
3 e 11, del presente regolamento.
10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli
articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.»
«Art. 18 (Procedimento di iscrizione nelle sezioni
speciali). - 1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali
del registro delle imprese, il richiedente deve presentare,
entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa o
dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della
camera di commercio della provincia nella quale
l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la
sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con
decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti
dallo stesso.
2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore
individuale deve comprendere le seguenti indicazioni:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di
nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il
codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore;
b) la ditta;
c) l'attivita' dell'impresa, specificando, se
trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il
numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se
trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e
coltivazioni;
d) la sede dell'impresa.
3. L'imprenditore individuale deve richiedere
l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi
sopra indicati e della cessazione dell'attivita' della
impresa entro trenta giorni da quello in cui le
modificazioni o la cessazione si verificano.
4. La domanda di iscrizione delle societa' semplici e'
presentata dagli amministratori, corredata del contratto
sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di
nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il
numero di codice fiscale dei soci;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della
societa';
c) i soci che hanno l'amministrazione e la
rappresentanza della societa';
d) la sede della societa' e le eventuali sedi
secondarie;
e) l'oggetto sociale;
f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo
valore;
g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci
d'opera;
h) le norme secondo le quali gli utili devono essere
ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle
perdite;
i) la durata della societa'.
5. Gli amministratori della societa' semplice devono
richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto
sociale e dello scioglimento della societa' con
l'indicazione delle generalita' degli eventuali
liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e
dallo scioglimento.
6. In caso di contratto verbale, la domanda di
iscrizione o di modificazione o di cancellazione della
societa' semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.
7. Si applica l'art. 11 del presente regolamento in
quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.»