Art. 4 Dati e informazioni oggetto di comunicazione 1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarita' effettiva contiene: a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalita' giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini; b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalita' giuridica: 1) l'entita' della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entita' della partecipazione di cui al punto 1), le modalita' di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione dell'ente; 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata; d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico; e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonche' l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualita' di controinteressato; f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilita' e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsita' degli atti e delle dichiarazioni rese. 2. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del sistema informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di cui all'articolo 3 rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico, risultanti dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, nonche' ai controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.
Note all'art. 4: - Per il testo degli artt. 20 21 e 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'articolo 48 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.» - Si riporta il testo dell'articolo 2630 del codice civile: «Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.» - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.