Art. 4 
 
            Dati e informazioni oggetto di comunicazione 
 
  1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e
informazioni sulla titolarita' effettiva contiene: 
    a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone  fisiche
indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi  2,
3  e  5,  del  decreto  antiriciclaggio  per  le  imprese  dotate  di
personalita'  giuridica,  dell'articolo  20,  comma  4,  del  decreto
antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo  22,
comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini; 
    b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese
dotate di personalita' giuridica: 
      1) l'entita' della  partecipazione  al  capitale  dell'ente  da
parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 
      2) ove il titolare  effettivo  non  sia  individuato  in  forza
dell'entita' della partecipazione di cui al punto 1), le modalita' di
esercizio del controllo  ovvero,  in  ultima  istanza,  i  poteri  di
rappresentanza  legale,  amministrazione   o   direzione   dell'ente,
esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo,  ai
sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
    c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone
giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di  eventuali
successive variazioni: 
      1) la denominazione dell'ente; 
      2) la sede legale e, ove diversa  da  quella  legale,  la  sede
amministrativa dell'ente; 
      3) l'indirizzo di posta elettronica certificata; 
    d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a),  relativamente
ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche
nel caso di eventuali successive variazioni: 
      1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 
      2) la data, il luogo e gli estremi  dell'atto  di  costituzione
del trust o dell'istituto giuridico; 
    e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini
dell'esclusione  dell'accesso  alle  informazioni  sulla  titolarita'
effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,  lettera  f),  secondo
periodo, e comma  4,  lettera  d-bis),  terzo  periodo,  del  decreto
antiriciclaggio, nonche'  l'indicazione  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica per ricevere le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  7,
comma 3, nella qualita' di controinteressato; 
    f) la dichiarazione, ai  sensi  dell'articolo  48  del  TUDA,  di
responsabilita' e consapevolezza in  ordine  alle  sanzioni  previste
dalla legislazione penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di
falsita' degli atti e delle dichiarazioni rese. 
  2. La Camera  di  commercio  territorialmente  competente  provvede
all'accertamento e alla contestazione della  violazione  dell'obbligo
di comunicazione dei dati  e  delle  informazioni  sulla  titolarita'
effettiva e all'irrogazione della relativa  sanzione  amministrativa,
ai  sensi  dell'articolo  2630  del   codice   civile,   secondo   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di
commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del  sistema
informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di
cui  all'articolo  3  rispetto  alle  regole  tecniche  e  a   quelle
specifiche  del   formato   elettronico,   risultanti   dal   decreto
dirigenziale di cui all'articolo 3, comma  5,  nonche'  ai  controlli
sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo degli artt.  20  21  e  22  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa): 
                «Art  48  (Disposizioni  generali   in   materia   di
          dichiarazioni   sostitutive).   -   1.   Le   dichiarazioni
          sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli  atti
          che sostituiscono. 
              2. Le singole amministrazioni  predispongono  i  moduli
          necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
          che gli  interessati  hanno  facolta'  di  utilizzare.  Nei
          moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
          le amministrazioni inseriscono il  richiamo  alle  sanzioni
          penali  previste  dall'articolo  76,  per  le  ipotesi   di
          falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi  indicate.  Il
          modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo  10
          della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
              3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
          sostitutive,  le  singole  amministrazioni  inseriscono  la
          relativa formula nei moduli per le istanze.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2630  del  codice
          civile: 
                «Art.   2630   (Omessa   esecuzione    di    denunce,
          comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per
          legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in
          un consorzio, omette di eseguire, nei  termini  prescritti,
          denunce, comunicazioni o depositi presso il registro  delle
          imprese,  ovvero  omette  di  fornire  negli  atti,   nella
          corrispondenza e  nella  rete  telematica  le  informazioni
          prescritte dall'articolo  2250,  primo,  secondo,  terzo  e
          quarto comma, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.  Se  la  denuncia,  la
          comunicazione o il deposito  avvengono  nei  trenta  giorni
          successivi  alla  scadenza  dei  termini   prescritti,   la
          sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. 
              Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  aumentata  di  un
          terzo.» 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.