Art. 4
Dati e informazioni oggetto di comunicazione
1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e
informazioni sulla titolarita' effettiva contiene:
a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche
indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2,
3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di
personalita' giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto
antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22,
comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese
dotate di personalita' giuridica:
1) l'entita' della partecipazione al capitale dell'ente da
parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza
dell'entita' della partecipazione di cui al punto 1), le modalita' di
esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di
rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente,
esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai
sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone
giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali
successive variazioni:
1) la denominazione dell'ente;
2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede
amministrativa dell'ente;
3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente
ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche
nel caso di eventuali successive variazioni:
1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione
del trust o dell'istituto giuridico;
e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini
dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarita'
effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo
periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto
antiriciclaggio, nonche' l'indicazione di un indirizzo di posta
elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7,
comma 3, nella qualita' di controinteressato;
f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di
responsabilita' e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste
dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di
falsita' degli atti e delle dichiarazioni rese.
2. La Camera di commercio territorialmente competente provvede
all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo
di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita'
effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa,
ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di
commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del sistema
informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di
cui all'articolo 3 rispetto alle regole tecniche e a quelle
specifiche del formato elettronico, risultanti dal decreto
dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, nonche' ai controlli
sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.
Note all'art. 4:
- Per il testo degli artt. 20 21 e 22 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa):
«Art 48 (Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni
sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti
che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il
modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2630 del codice
civile:
«Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per
legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in
un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella
corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e
quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la
comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un
terzo.»
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.