IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali
e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti  del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il  personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,  nonche'  il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva; 
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle  delegazioni  sindacali  e
dei rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e  di  concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le
Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate; 
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo  7  del  citato  decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche'  delle  Forze  armate  in
precedenza indicate; 
  Visto il comma 12, dell'articolo  7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195,  che  dispone:  «La  disciplina  emanata  con  i
decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha  durata
triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza  previsti  dai  precedenti  decreti,  e  conserva
efficacia  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
successivi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,  n.
40, recante recepimento del provvedimento  di  concertazione  per  il
personale non dirigente delle Forze  armate  «Triennio  normativo  ed
economico 2016-2018; 
  Visto lo schema  di  provvedimento  riguardante  il  personale  non
dirigente delle  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed  Aeronautica),
concertato - ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre  2021  dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato  maggiore  della  difesa,
dalle Sezioni COCER Esercito, Marina e Aeronautica; 
  Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440 della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies  e  7-septies  del
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e l'articolo 1, commi  604  e  605
della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195; 
  Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze  armate  e'
stato concertato da tutte le Sezioni Esercito, Marina  e  Aeronautica
del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  e,  che  pertanto,  non
sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso
prevista dall'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 195  del
1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2022 con la quale e' stato approvato, ai  sensi
del citato articolo 7, comma 11, del decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed  in
assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7,
del  citato  decreto  lo  schema  di  provvedimento  riguardante   il
personale non dirigente delle Forze armate; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
dell'economia e delle finanze e della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente  decreto
si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31  dicembre  2021,
al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina  militare,
incluse le Capitanerie di porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in
servizio permanente. 
  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per  cento
dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato  (I.P.C.A.),  al  netto
della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza
contrattuale, detto importo  e'  pari  al  cinquanta  per  cento  del
predetto indice e cessa di  essere  erogato  dalla  decorrenza  degli
effetti economici previsti dal citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'  comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in  sede
di definizione delle risorse contrattuali. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  7  del
          decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,   recante
          «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate», pubblicato nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122: 
              «Art. 1. Ambito di applicazione 
                1. Le procedure  che  disciplinano  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle  Forze  di  polizia
          anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi
          i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali,  gli
          ufficiali superiori ed il personale di leva nonche'  quello
          ausiliario di leva, sono  stabilite  dal  presente  decreto
          legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile  e
          militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato  dai
          rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.  2,  comma  4,  e
          delle altre disposizioni del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                2. Le procedure  di  cui  al  comma  1,  da  attuarsi
          secondo le  modalita'  e  per  le  materie  indicate  negli
          articoli  seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione   di
          separati   decreti   del   Presidente   della    Repubblica
          concernenti rispettivamente il  personale  delle  Forze  di
          polizia anche ad ordinamento militare e quello delle  Forze
          armate.» 
              «Art. 2. Provvedimenti 
                1. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          di polizia e' emanato: 
                  A) per quanto attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'articolo 7,  comma  4  e  11,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore il predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo; 
                  B) per quanto attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
                2. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
                3. Le delegazioni delle organizzazioni  sindacali  di
          cui al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti
          di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate.» 
              «Art. 7. Procedimento 
                1. Le procedure  per  l'emanazione  dei  decreti  del
          Presidente della Repubblica  di  cui  all'articolo  2  sono
          avviate  dal  Ministro  per  la  funzione  pubblica  almeno
          quattro mesi prima dei termini  di  scadenza  previsti  dai
          precedenti   decreti.   Entro   lo   stesso   termine,   le
          organizzazioni  sindacali  del  personale  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
          richieste relative alle  materie  oggetto  delle  procedure
          stesse. Il COCER Interforze  puo'  presentare  nel  termine
          predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
          Guardia di finanza e Forze armate, le relative  proposte  e
          richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
          della difesa e, per il Corpo della Guardia di  finanza,  al
          Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
          della Difesa o del Comando generale corrispondente. 
                1-bis. Le  procedure  di  cui  all'articolo  2  hanno
          inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,   per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e   della   sottoscrizione   dei   relativi    schemi    di
          provvedimento, per quanto attiene le Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 
                2. Al fine di assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita', il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7,  puo'
          convocare, anche congiuntamente, le  delegazioni  di  parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia
          di finanza e dei COCER di cui  all'art.  2,  nonche'  delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  di
          cui al medesimo art. 2. 
                3. Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si  svolgono
          in  riunioni  cui  partecipano   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi della citata disposizione  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
                4.   Le   organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi  di  accordo  di  cui  al  comma   3   possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo. 
                5. I Lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante   le   Forze   di   polizia   ad
          ordinamento  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera B), si  svolgono  in  riunioni  cui  partecipano  i
          delegati dei Comandi generali dell'Arma dei  carabinieri  e
          del Corpo della Guardia di finanza e  rappresentanti  delle
          rispettive  sezioni  COCER   e   si   concludono   con   la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 
                6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia  di  finanza  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 5, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti, le loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 
                7. I lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento riguardante le Forze armate  si  svolgono  in
          riunioni cui partecipano i delegati  dello  stato  maggiore
          della  Difesa  e  i  rappresentanti  del   COCER   (sezioni
          Esercito, Marina e Aeronautica)  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 
                8. Le Sezioni Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 7, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti le  loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 
                9.  Per  la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni  sui  provvedimenti   in   concertazione,   il
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola  e
          delibera nei comparti. I comparti interessati  sono  due  e
          sono formati  rispettivamente  dai  delegati  con  rapporto
          d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica,  e
          dai  delegati  con   rapporto   d'impiego   delle   Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza. 
                10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma  3
          e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5  e  7  sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli  oneri
          riflessi   del   trattamento    economico,    nonche'    la
          quantificazione  complessiva  della   spesa,   diretta   ed
          indiretta, ivi compresa quella eventualmente  rimessa  alla
          contrattazione   decentrata,   con   l'indicazione    della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere l'esecuzione parziale,  o  totale,  in  caso  di
          accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa.  Essi  possono
          prevedere la richiesta -  da  parte  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il  tramite  dei
          rispettivi Comandi generali o dello  Stato  maggiore  della
          difesa - al Nucleo di valutazione della spesa  relativa  al
          pubblico impiego (istituito presso il  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro  dall'art.  10  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 412) di controllo  e  certificazione  dei
          costi esorbitanti sulla base delle  rilevazioni  effettuate
          dalla Ragioneria generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale   di
          statistica. Il nucleo si pronuncia  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti schemi di provvedimento non possono in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  al  comma  11,  in  particolare  per   effetto   della
          decorrenza dei benefici a regime. 
                11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici  giorni
          dalla   sottoscrizione,   verificate   le    compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6 e 8, approva l'ipotesi di accordo  sindacale  riguardante
          le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli  schemi  di
          provvedimento  riguardanti  rispettivamente  le  Forze   di
          polizia ad ordinamento militare e le Forze  armate,  i  cui
          contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente  della
          Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i  quali  si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 
                11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti,  in  sede
          di esercizio del controllo preventivo di  legittimita'  sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 
                12.  La  disciplina  emanata  con   i   decreti   del
          Presidente della Repubblica di cui al comma  11  ha  durata
          triennale tanto per la parte  economica  che  normativa,  a
          decorrere dai termini di scadenza previsti  dai  precedenti
          decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata  in
          vigore dei decreti successivi. 
                13. Nel caso in cui l'accordo e le  concertazioni  di
          cui  al  presente  decreto  non  vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al  Senato
          della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
          rispettivi regolamenti.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2018, n. 40,  recante  «Recepimento  del  provvedimento  di
          concertazione per il personale non  dirigente  delle  Forze
          armate "Triennio  normativo  ed  economico  2016-2018"»  e'
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 436, 437 e
          440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
              «Art. 1. Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali 
                (Omissis). 
                436. Per il triennio  2019-2021  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinati  in  1.100
          milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni  di  euro
          per l'anno  2020  e  in  3.375  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2021. 
                437. Gli importi di cui  al  comma  436,  comprensivi
          degli  oneri   contributivi   ai   fini   previdenziali   e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di
          cui al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo  di
          cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196. 
                (Omissis). 
                440.  Nelle  more  della  definizione  dei  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro   e   dei   provvedimenti
          negoziali riguardanti il personale  in  regime  di  diritto
          pubblico relativi al triennio  2019-2021,  a  valere  sulle
          risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e  438,
          si  da'  luogo,  in  deroga  alle  procedure  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, all'erogazione: 
                  a) dell'anticipazione di cui  all'articolo  47-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          nonche'  degli  analoghi   trattamenti   disciplinati   dai
          provvedimenti negoziali relativi al personale in regime  di
          diritto pubblico, nella misura percentuale,  rispetto  agli
          stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019
          al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal  1°
          luglio 2019; 
                  b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dell'elemento
          perequativo una tantum ove previsto dai relativi  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  riferiti   al   triennio
          2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i  criteri  ivi
          definiti e con decorrenza dal 1°  gennaio  2019  fino  alla
          data di definitiva sottoscrizione dei contratti  collettivi
          nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che  ne
          disciplinano il riassorbimento. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 127, della
          legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
                «(Omissis). 
                127.  All'articolo  1,  comma  436,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145,  le  parole:  "1.425  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1.750  milioni»  e  le  parole:
          "1.775 milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "3.375
          milioni". 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 959 e 996,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: 
              «Art. 1. Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali 
                (Omissis). 
                959. Le risorse finanziarie di  cui  all'articolo  1,
          comma 436, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
          incrementate di 400  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. 
                (Omissis). 
                996.  Per  i   peculiari   compiti   connessi   anche
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   svolti   dal
          personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  a
          decorrere dall'anno 2021, e' istituito  un  Fondo  con  una
          dotazione di 50 milioni di euro da  destinare,  nell'ambito
          dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
          2019-2021,  agli  istituti  normativi  e   ai   trattamenti
          economici accessori. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 7-quater,
          7-quinquies e 7-septies, del decreto-legge 25 maggio  2021,
          n. 73, recante «Misure urgenti  connesse  all'emergenza  da
          COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
          i servizi  territoriali»,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: 
              «Art. 30. Misure per lo sviluppo della sanita' militare
          e  della  capacita'  produttiva  nel  settore  vaccinale  e
          antidotico 
                (Omissis). 
                7-quater. In relazione alla  specificita'  del  ruolo
          prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre  2010,  n.
          183, e ai peculiari  compiti  svolti  dal  personale  delle
          Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale
          dei  vigili  del  fuoco,   connessi   anche   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021,  in
          aggiunta a quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  436,
          della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'  autorizzata  la
          spesa di 77 milioni di euro annui, destinata  al  personale
          di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  al
          decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  per   i
          provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. 
                7-quinquies. Per le  medesime  finalita'  di  cui  al
          comma 7-quater: 
                  a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, il comma 996 e' sostituito dal seguente: 
                    "996. Per  i  peculiari  compiti  connessi  anche
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   svolti   dal
          personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  a
          decorrere dall'anno 2021, e' istituito  un  Fondo  con  una
          dotazione di 50 milioni di euro da  destinare,  nell'ambito
          dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
          2019-2021,  agli  istituti  normativi  e   ai   trattamenti
          economici accessori"; 
                  b)  all'articolo  46  del  decreto  legislativo  29
          maggio  2017,   n.   95,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) al comma 5, il secondo periodo  e'  sostituito
          dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
          non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo"; 
                    2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal
          seguente: "In relazione a  quanto  previsto  in  attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
          non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo". 
                (Omissis). 
                7-septies. Agli oneri derivanti dal  comma  7-quater,
          pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
          si provvede: 
                  a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021,  53
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2029,
          43 milioni di euro per l'anno 2030 e  53  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2031,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
                  b) quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2030,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190; 
                  c) quanto a 20 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante  corrispondente  utilizzo  del  fondo   di   parte
          corrente iscritto nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo
          34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
                  d) quanto a 24 milioni di euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo scopo parzialmente utilizzando: 
                    1)   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per 3.038.400  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021; 
                    2) l'accantonamento relativo al  Ministero  della
          giustizia per 1.838.400 euro  per  l'anno  2021,  3.861.200
          euro per l'anno 2022 e 1.838.400  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023; 
                    3)   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021,  4.546.000
          euro per l'anno 2022 e 6.568.800  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023; 
                    4) l'accantonamento relativo al  Ministero  della
          difesa per 12.554.400  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 604 e 605,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
              «Art. 1. Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali 
                (Omissis). 
                604. Al fine di dare  attuazione  a  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno  2021,
          n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto
          2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori
          del  personale  dipendente  dalle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n.  165,  possono  essere  incrementate,  rispetto  a
          quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita' e
          criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale
          relativa al  triennio  2019-2021  o  dai  provvedimenti  di
          determinazione o autorizzazione dei  medesimi  trattamenti,
          di  una  misura  percentuale  del  monte  salari  2018   da
          determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti  di
          una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi  ai  fini
          previdenziali  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive,   mediante   l'istituzione   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
          un apposito fondo con una dotazione di pari importo e,  per
          le restanti amministrazioni, a valere sui  propri  bilanci,
          con la medesima percentuale e i medesimi  criteri  previsti
          per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo
          gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di  settore
          ai sensi dell'articolo 47, comma 2,  del  predetto  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                605. Al fine di attuare  quanto  disposto  dal  comma
          604, la somma di  52,18  milioni  di  euro  del  fondo  ivi
          previsto e' ripartita annualmente,  a  decorrere  dall'anno
          2022,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti  i
          Ministri dell'interno,  della  difesa  e  della  giustizia,
          nell'ambito della  ripartizione  indicata  nell'allegato  8
          annesso alla presente legge, per essere destinata,  in  via
          prioritaria,  all'incremento  delle   risorse   finanziarie
          destinate  agli  istituti  contrattuali  aventi  natura  di
          trattamento  economico   accessorio   del   personale   non
          dirigente delle Forze di  polizia  e  delle  Forze  armate,
          introdotti a decorrere dal triennio contrattuale  2019-2021
          e,  in  subordine,  all'incremento  delle  risorse  per  la
          corresponsione  delle  ore  di  lavoro  straordinario.   Le
          risorse residue di cui al  presente  comma  sono  destinate
          all'incremento   delle   disponibilita'   dei   fondi   per
          l'efficienza dei servizi istituzionali. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «Art. 17. Regolamenti 
                1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note  alle
          premesse.