Art. 10 
 
                       Trattamento di missione 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: 
    a) l'indennita'  di  missione  prevista  dall'articolo  1,  primo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di  cui
all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00; 
    b) al personale inviato in missione di durata superiore a  dodici
ore compete il rimborso delle spese documentate nel  limite  di  euro
30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10  per  due  pasti.  Per
incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il  rimborso  di
un solo  pasto.  I  medesimi  limiti  di  rimborso  si  applicano  al
personale in trasferta che dichiari di non aver  potuto  consumare  i
pasti per ragioni di servizio o per  mancanza  di  strutture  che  ne
consentano la consumazione pur avendone il  diritto  ai  sensi  della
vigente normativa. E' consentito il rimborso  del  documento  fiscale
con dicitura «pasto completo». 
  2. Al personale delle musiche  d'ordinanza  comandato  in  missione
fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a  dieci
unita', e' dovuto il trattamento di missione di  cui  all'articolo  1
della legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  in  luogo  della  indennita'
supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo
1983, n. 78. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  18
          dicembre 1973, n. 836, recante  «Trattamento  economico  di
          missione e di trasferimento dei dipendenti statali»: 
              «Art. 1. 
                1. Ai dipendenti civili dello Stato, compresi  quelli
          delle amministrazioni con  ordinamento  autonomo,  ed  agli
          appartenenti alle forze  armate  ed  ai  corpi  organizzati
          militarmente comandati  in  missione  isolata  fuori  della
          ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30
          chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle
          unite tabelle A, B, C, D, E ed  F  per  ogni  24  ore  (ivi
          compreso il tempo occorrente per  il  viaggio)  di  assenza
          dalla sede. Per le ore  residuali  spettano  le  indennita'
          orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  23
          marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della L. 5 maggio
          1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'  operative  del
          personale militare»: 
              «Art. 8. Indennita' supplementare di marcia e prontezza
          operativa 
                Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di
          effettivo servizio collettivo, in drappelli  di  almeno  10
          uomini compresi i militari di truppa, fuori  dall'ordinaria
          sede di servizio, per la durata di  almeno  8  ore,  spetta
          l'indennita' supplementare di marcia nella  misura  mensile
          del  180  per  cento  dell'indennita'  d'impiego  operativo
          stabilita in  relazione  al  grado  e  alla  anzianita'  di
          servizio  militare  dall'annessa  tabella  I,  escluse   le
          maggiorazioni indicate alle note a)  e  b)  della  predetta
          tabella.».