Art. 10 Trattamento di missione 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: a) l'indennita' di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00; b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo». 2. Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', e' dovuto il trattamento di missione di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»: «Art. 1. 1. Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare»: «Art. 8. Indennita' supplementare di marcia e prontezza operativa Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennita' supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.».