Art. 11 
 
                          Orario di lavoro 
 
  1. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per
sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato
dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31
dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita'  spettante  ai  sensi
dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00. 
  2. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione  dei
compiti assegnati dalle disposizioni di legge, e' tenuto, al  termine
del  normale  orario  di   servizio,   ad   assicurare   la   propria
disponibilita' per l'impiego in assetti di livello plotone da  trarre
dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio  nazionale  o  in
nuclei di ricognizione, e'  corrisposta  un'indennita'  di  prontezza
operativa  giornaliera  nella  misura  di  euro  8,00.  Il  personale
comandato in  prontezza  operativa  e'  assoggettato  all'obbligo  di
rientro secondo le esigenze  operative  e  comunque  entro  un  tempo
massimo di sei ore. Per ragioni di  servizio  l'Amministrazione  puo'
ricorrere all'istituto della  prontezza  operativa  per  esigenze  di
almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non
possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive  nel
mese.  Detto  istituto  non  e'  cumulabile   con   l'indennita'   di
reperibilita' di cui  all'articolo  14,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. 
  3.  Il  personale  impiegato  fuori  sede  nell'ambito  di  servizi
collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983,  n.  78,
oltre l'orario di servizio, anche per la durata del  viaggio,  e'  da
considerarsi in servizio. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e' cosi'  sostituito:  «Il  personale
inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata  del
turno  giornaliero,  comprensivo  sia  dei  viaggi  che   del   tempo
necessario    all'effettuazione    dell'incarico,    e'     esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto  o  dal  completamento
dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento  della  sede  di
svolgimento del servizio o per il rientro  in  sede  si  svolgano  in
giornata festiva, il personale ha  diritto  al  recupero  dell'intera
giornata festiva indipendentemente dalla  durata  e  dalla  tipologia
della prestazione  lavorativa.  Il  personale  inviato  in  missione,
qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00  per  almeno  tre
ore, ha diritto ad un intervallo per  il  recupero  psico-fisico  non
inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato
anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.» 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.
          40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
          per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio
          normativo ed economico 2016-2018»: 
              «Art. 13. Orario di lavoro 
                (Omissis). 
                4.  Fermo  restando  il  diritto  al   recupero,   al
          personale che per  sopravvenute  inderogabili  esigenze  di
          servizio  sia  chiamato  dall'Amministrazione  a   prestare
          servizio nel giorno destinato al riposo settimanale  o  nel
          festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio  2009,
          l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 14, comma  9,
          del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,
          n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione  di
          lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  7,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.
          52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
          per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 settembre 2007,  n.  171,  relativo  al
          quadriennio normativo  2006-2009  e  al  biennio  economico
          2006-2007»: 
              «Art. 14. Orario di lavoro 
                (Omissis). 
                7. Per ragioni  di  servizio  l'Amministrazione  puo'
          ricorrere all'istituto della reperibilita' per esigenze  di
          almeno dodici ore consecutive.  Il  personale  puo'  essere
          comandato di reperibilita' per un massimo di  sei  giornate
          feriali e due festive nel mese. 
                (Omissis).». 
              Per il testo dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983,
          n. 78, si vedano le note all'articolo 10.