Art. 12 
 
                        Indennita' di rischio 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  le
indennita' giornaliere di rischio di cui: 
    a) all'articolo 1 e alla tabella A  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,  per  attivita'  di  servizio
comportanti continua e diretta esposizione a  rischi  pregiudizievoli
alla salute  o  all'incolumita'  personale,  sono  rideterminate  nei
seguenti importi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    b) all'articolo 3 e alla tabella C  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori  subacquei,  sono
rideterminate nei seguenti importi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 e  la  tabella  A
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio  1975,
          n. 146, recante  «Regolamento  di  attuazione  dell'art.  4
          della legge  15  novembre  1973,  n.  734,  concernente  la
          corresponsione  di  indennita'  di  rischio  al   personale
          civile, di ruolo e non  di  ruolo,  ed  agli  operai  dello
          Stato»: 
              «Art. 1. Indennita' di rischio 
                Agli impiegati civili, di ruolo e non  di  ruolo,  ed
          agli  operai  dello  Stato,  che   fruiscono   dell'assegno
          perequativo di cui alla legge 15  novembre  1973,  n.  734,
          compete, ai sensi dell'art. 4  della  legge  predetta,  una
          indennita' giornaliera di rischio  per  le  prestazioni  di
          lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua  e
          diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute  o
          alla incolumita' personale. 
                Detta indennita' corrisposta nelle seguenti misure ed
          in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                Resta  fermo   l'obbligo   per   le   amministrazioni
          interessate di garantire  la  sicurezza  e  l'igiene  delle
          condizioni di lavoro in applicazione delle  norme  relative
          alla  prevenzione  degli   infortuni   e   delle   malattie
          professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla
          tutela della integrita'  fisiopsichica  e  dello  stato  di
          salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 e  la  tabella  C
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio  1975,
          n. 146, recante  «Regolamento  di  attuazione  dell'art.  4
          della legge  15  novembre  1973,  n.  734,  concernente  la
          corresponsione  di  indennita'  di  rischio  al   personale
          civile, di ruolo e non  di  ruolo,  ed  agli  operai  dello
          Stato»: 
              «Art. 3. Operatori subacquei 
                Agli  operatori  subacquei,  che  rientrano  tra   il
          personale di cui al comma primo dell'art.  1  del  presente
          regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle  misure
          e con le modalita' di cui all'unita tabella C. 
                Per operatori subacquei  si  intendono  i  dipendenti
          dello Stato di cui al primo comma che,  avendo  frequentato
          corsi subacquei presso le apposite scuole  e  conseguito  i
          relativi     brevetti,      siano      stati      abilitati
          dall'amministrazione  di  appartenenza  all'impiego   delle
          apparecchiature di immersione. 
                Le apparecchiature di immersione il cui  impiego  da'
          titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo
          comma sono le seguenti: 
                  a) ad aria compressa (colonna n.  2  della  tabella
          C): scafandro normale; autorespiratore ad aria;  camera  di
          decompressione a bardo, a terra  e  subacquea,  campane  di
          salvataggio; 
                  b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella
          C):  autorespirature  o  respiratore  a  miscela;  impianti
          iperbarici a terra; impianti  per  immersioni  profonde  di
          bordo, sia di superficie che  subacquei;  scafandri  rigidi
          articolati; torrette batiscopiche; 
                  c) ad ossigeno (colonna  n.  4  della  tabella  C):
          autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. 
                Gli assistenti sanitari che  operano  all'interno  di
          camere di decompressione o di impianti iperbarici  a  terra
          hanno titolo  allo  stesso  trattamento  previsto  per  gli
          operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. 
                L'indennita' di  cui  al  presente  articolo  non  e'
          cumulabile con le altre analoghe  indennita'  previste  dal
          presente regolamento. 
                Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti  da
          causa di servizio  inerente  all'attivita'  di  immersione,
          l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio,
          in misura corrispondente alla media, ragguagliata  a  mese,
          delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente. 
 
                                   Tabella C 
                 Indennita' di rischio per operatori subacquei 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                .».